Insinuazione ultratardiva al passivo, onere probatorio del creditore e abuso del processo (Cass. civ. Sez. I n. 3961 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine all’imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare è rimessa al sindacato del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla motivazione. Il creditore che invochi la non imputabilità del ritardo è tenuto a provare l’esistenza di un fattore estraneo alla propria volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza, tale da integrare un’impossibilità assoluta e non una mera difficoltà. Quando il ricorso sia deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., che codifica un’ipotesi di abuso del processo con conseguente condanna della parte soccombente a favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Una società cessionaria di crediti, derivanti da due mutui ipotecari stipulati con una banca e poi ceduti in blocco, proponeva domanda di insinuazione al passivo di un fallimento. Il giudice delegato rigettava l’istanza, ritenendola ultratardiva perché presentata oltre il termine di dodici mesi dall’approvazione dello stato passivo delle domande tempestive e per difetto di prova della non imputabilità del ritardo.

La società proponeva opposizione ex art. 98 legge fall. e il Tribunale la rigettava, confermando l’inammissibilità della domanda per mancata dimostrazione dell’assenza di colpa nel ritardo, nonché per gli elementi indiziari desumibili dal carattere professionale del creditore e dall’ingente misura del credito. Avverso il decreto la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 92 e 101 legge fall., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 99 e 111 Cost., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura investe la ritenuta imputabilità del ritardo, nonostante il mancato inoltro della comunicazione ex art. 92 legge fall.

Il Collegio richiama integralmente la proposta di definizione anticipata del consigliere delegato e ne fa proprie le conclusioni. Osserva che il motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, è in realtà inammissibile, perché finalizzato a sollecitare una rivalutazione nel merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità.

Sul punto la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la valutazione in tema di imputabilità del ritardo nella presentazione delle insinuazioni ultratardive è rimessa al sindacato del giudice di merito, richiamando in particolare Sez. 6-1, Ordinanza n. 27590 del 2020, Sez. I, Sentenza n. 19017 del 2017, Sez. I, Sentenza n. 20686 del 2013 e Sez. I, Sentenza n. 23975 del 2015.

Quanto all’onere probatorio, il creditore ultratardivo deve dimostrare la presenza di un fattore estraneo alla propria volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza e usualmente riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, idoneo a integrare un’impossibilità assoluta e non una mera difficoltà, anche in relazione alla diligente riattivazione al cessare della causa ostativa (Sez. I, Ordinanza n. 6797 del 2023). La valutazione degli elementi indiziari è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza liquidazione delle spese per mancata costituzione della curatela. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di 2.500,00 euro a favore della cassa delle ammende, come confermato da Sez. Un. n. 27433 del 2023 e Sez. Un. n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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