Doppia conforme e non contestazione: limiti del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 8457 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile ove il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità. La previsione dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. preclude il controllo sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia affetta da vizi giuridici, manchi del tutto o sia articolata su argomenti manifestamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili. Il principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ. non vincola meccanicamente il giudice, che può pervenire a un diverso accertamento quando dalle prove acquisite emerga la smentita del fatto o una sua differente ricostruzione.

Il Fatto

Il proprietario di un trattore agricolo agiva in giudizio contro il titolare di uno scavatore cingolato, deducendo che quest’ultimo lo aveva violentemente urtato in retromarcia, sospingendo il mezzo agricolo oltre un muro di contenimento. I danni lamentati ammontavano a oltre 66.000 euro. Il convenuto si rimetteva al giudice sul profilo della responsabilità, contestando il quantum e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa.

Il Tribunale rigettava la domanda sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso la dinamica dedotta. La Corte d’Appello di Trento confermava integralmente la decisione. Il danneggiato proponeva allora ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito con separati controricorsi dalla compagnia e dal convenuto.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte li ha dichiarati inammissibili. Nella fattispecie di doppia conforme, l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esclude che quei profili possano fondare il ricorso avverso una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, essendo il sindacato di legittimità ammesso solo in presenza di vizi giuridici della motivazione, di motivazione assente o di argomenti manifestamente inconciliabili o incomprensibili.

Il ricorrente, osserva la Corte, non ha assolto l’onere di illustrare le ragioni di fatto del primo grado e di quello di appello, dimostrandone la diversità, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata (tra cui Sez. 6-3 n. 26097 del 2014 e Sez. 2 n. 5528 del 2014). La motivazione del giudice di appello risulta d’altro canto analitica e congrua, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica che aveva escluso compatibilità della dinamica con i danni documentati.

Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 32, 106 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2733 cod. civ., sostenendo che l’assenza di contestazione della dinamica da parte del convenuto e la denuncia di sinistro integrassero confessione, opponibile nel rapporto con l’attore. Il motivo è stato dichiarato infondato e, in parte, inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché il ricorrente non ha assolto gli oneri di indicazione del documento quanto a trascrizione, fase di produzione e collocazione nel fascicolo, secondo gli approdi delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e n. 8950 del 2022.

Nel merito, la dichiarazione richiamata descriveva una dinamica diversa da quella prospettata dall’attore e non compatibile con l’accertamento peritale. La posizione del convenuto poteva al più ricondursi alla non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., che però non vincola il giudice, il quale può rilevare l’inesistenza delle circostanze allegate quando essa emerga dalle prove raccolte. Il quarto motivo, sulla condanna alle spese del terzo chiamato, è stato respinto invocando il principio di causalità e la giurisprudenza citata. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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