Rimborso accise: prove documentali vidimate e giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 7287 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, in caso di assolvimento dell’imposta in Italia con esportazione di merce verso un Paese fuori dell’UE, il diritto al rimborso ex art. 14, comma 6, TUA sussiste anche quando il richiedente, violando l’art. 4 d.m. n. 689 del 1996 e la circolare 11 dicembre 2006, non abbia riportato nella dichiarazione di esportazione il codice corrispondente alle operazioni con abbuono di imposte, purché alleghi elementi di prova idonei a fornire informazioni equivalenti e la sussistenza dei requisiti. Non è sufficiente la produzione di documentazione di origine privata, quali fatture o contabili bancarie, ma sono necessarie prove certe e incontrovertibili, come le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione, la vidimazione dell’ufficio doganale sulla fattura o i documenti internazionali di trasporto vidimati. Il giudice del rinvio è tenuto a verificare se la documentazione prodotta possieda tali requisiti sostanziali, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso delle accise sui lubrificanti esportati verso un Paese extra UE. L’Ufficio negava il rimborso sul presupposto che la dichiarazione di esportazione fosse errata, per l’omessa indicazione dei codici corretti e dell’esatto importo delle somme richieste.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in sede di rinvio conseguente a Cass. n. 20699 del 17/07/2023, rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rilevando che la documentazione dimostrativa del diritto al rimborso risultava già depositata e che dai documenti emergevano i timbri delle diverse dogane sulle fatture e i documenti internazionali di trasporto con la richiesta vidimazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere la CGT2 accolto la domanda sulla base di documenti che non evidenzierebbero l’accisa pagata e non vidimati dall’autorità del Paese di esportazione, in contrasto con il principio di diritto affermato da Cass. n. 20699 del 17/07/2023. Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente in ordine all’indicazione dell’accisa pagata a monte dell’esportazione.
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Richiama il principio di diritto del precedente di rinvio: in tema di accise, il diritto al rimborso ex art. 14, comma 6, TUA sussiste anche in caso di violazione dell’art. 4 d.m. n. 689 del 1996, purché l’esportatore alleghi prove certe e incontrovertibili, non semplici documenti di origine privata, quali fatture o contabili bancarie.
Il compito del giudice del rinvio era verificare se la documentazione prodotta possedesse i requisiti sostanziali per il rimborso, con particolare riguardo alla vidimazione dell’ufficio doganale di uscita o delle autorità pubbliche dello Stato estero. Tale accertamento in fatto è stato compiuto dalla CGT2, che ha ritenuto, con motivazione niente affatto apparente, che risultassero agli atti i timbri delle diverse dogane sulle fatture e i documenti internazionali di trasporto con richiesta vidimazione.
Quanto al primo profilo, il rilievo è inammissibile, perché contrasta con un accertamento in fatto della CGT2 e perché la difesa erariale sembra prospettare un errore di fatto del giudice di appello nell’esame dei documenti, non denunciabile in sede di legittimità e semmai implicante la proposizione della revocazione della sentenza impugnata.
Quanto al secondo profilo, il motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione sulla necessaria desumibilità dell’importo delle accise corrisposte, non dedotta né trattata nei gradi di merito, con trascrizione dei relativi punti e indicazione degli atti e della loro collocazione nel fascicolo. La censura è quindi nuova e involge una questione di diritto che presuppone un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, come affermato da Cass. n. 15196 del 12/06/2018. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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