Revocazione per errore di fatto e omesso esame della memoria (Cass. civ. Sez. I n. 11330 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione di un motivo di ricorso o di un punto controverso oggetto della decisione. L’omesso esame di una memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. può costituire errore di fatto solo se la parte dimostri la decisività dello scritto ai fini di una statuizione diversa. Il controricorso, nei giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023, deve essere depositato con modalità telematiche entro quaranta giorni, non notificato.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore di una società a responsabilità limitata, era stato condannato al risarcimento del danno ex art. 2476 cod. civ. in un giudizio promosso dal custode giudiziario di una quota sociale oggetto di sequestro, nel quale si era poi costituito il curatore del fallimento della società.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva respinto con una precedente ordinanza. Avverso quella pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’erronea supposizione della validità del contraddittorio nei confronti della società e l’omesso esame della memoria difensiva depositata prima dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. Il ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del controricorso perché non notificato. Il rilievo è infondato: nel giudizio introdotto dopo il 1° gennaio 2023 trova applicazione l’art. 370 cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022, che richiede il solo deposito telematico entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. La modifica si spiega con la generalizzata digitalizzazione del processo, ormai attuata anche davanti alla Cassazione.

Nel merito, l’unica censura è inammissibile. L’errore di fatto deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e di immediata rilevabilità. La Corte richiama la propria giurisprudenza: Cass. n. 26890/2019 e Cass. n. 20635/2017 sulla nozione di errore percettivo; Cass. n. 17443/2008 sull’esclusione di ogni apprezzamento valutativo; Cass. n. 10466/2011, secondo cui non è viziata la sentenza di cui si censuri la valutazione di un motivo di ricorso; Cass. Sez. Un. n. 31032/2019 sulla necessità di rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto.

Nel caso concreto, ciò che il ricorrente contesta non è una svista obiettivamente rilevabile, ma un errore che coinvolge l’attività valutativa del giudice su un punto controverso, già dibattuto nei gradi di merito. La doglianza si risolve nella riproposizione di una tesi già respinta.

Quanto all’omesso esame della memoria, la Corte osserva che esso può integrare errore di fatto solo se la parte dimostri la decisività dello scritto ai fini di una statuizione diversa: occorre un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria. La memoria ex art. 378 cod. proc. civ. è di regola mero strumento di approfondimento di questioni di diritto, e la sua disamina espressa è necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte costituzionale (Cass. n. 22561/2016; Cass. n. 8939/2021; Cass. n. 17379/2022).

Nel caso di specie il ricorrente si limita ad affermare che nella memoria vi sarebbe stata una più ampia argomentazione del primo motivo, senza riprodurne il contenuto. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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