Giudicato interno sulla manleva assicurativa e contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. civ. Sez. III n. 13604 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio e di legittimità il giudice non può modificare una statuizione passata in giudicato interno. Se la sentenza di primo grado ha accertato il diritto dell’assicurato alla manleva integrale e nessun soggetto legittimato ha impugnato quel capo, il giudice d’appello deve limitarsi a rilevare l’inesistenza del diritto di rivalsa verso il terzo responsabile, senza ridurre la garanzia assicurativa. La sentenza d’appello che, in motivazione, riconosce la manleva piena ma, in dispositivo, la limita al 50%, è affetta da nullità per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non emendabile con la correzione di errore materiale, perché l’interprete non può individuare la volontà del giudice mediante un giudizio di prevalenza tra affermazioni contrastanti.
Il Fatto
Alcuni proprietari di un immobile convennero in giudizio il gestore del servizio idrico e il Comune per i danni derivanti dall’omessa manutenzione della rete fognaria, chiedendo la condanna solidale al risarcimento e l’esecuzione degli interventi riparatori. Il Comune chiamò in causa la propria compagnia assicurativa, che contestò la copertura.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando il Comune e il gestore in solido, con riparto interno al 50%, e dichiarò la compagnia tenuta a manlevare l’ente per tutto quanto dovuto. Il gestore propose appello principale e il Comune appello incidentale. La Corte d’appello, pur dichiarando il giudicato interno sull’operatività della polizza, escluse la rivalsa verso il terzo responsabile e limitò la manleva al 50% dell’esborso. Il Comune ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente per connessione e risultano fondati. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per lesione del giudicato interno, nonché la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ricostruisce il percorso logico corretto: accogliendo il quarto motivo d’appello del gestore, la Corte territoriale avrebbe dovuto soltanto escludere il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il terzo responsabile, perché la polizza non consentiva tale facoltà. Non poteva invece rivedere la misura della manleva dovuta all’assicurato.
Il punto decisivo è che la statuizione di primo grado sulla piena operatività della garanzia non era stata impugnata dall’unico soggetto che vi aveva interesse, ossia la stessa compagnia assicurativa, che anzi, costituendosi in appello, aveva chiesto la conferma integrale della sentenza. Il conflitto processuale investiva quindi solo il capo relativo alla rivalsa, oggetto del motivo del gestore, fermo restando tutto il resto.
Ne deriva un duplice vizio. Da un lato, la riduzione della manleva al 50% viola il giudicato interno, poiché quella quota atteneva ai soli rapporti interni tra Comune e gestore. Dall’altro, il dispositivo non è coerente né compatibile con la motivazione, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza tra le contrastanti affermazioni contenute nella decisione, come già affermato da Cass. n. 37079/2022.
L’accoglimento dei primi due motivi determina, per effetto espansivo interno ex art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione del capo sulle spese d’appello tra Comune e compagnia, con conseguente assorbimento del terzo motivo. La Cassazione cassa la sentenza in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., condannando l’assicuratore a manlevare il Comune di tutto quanto dovuto agli attori. Le spese d’appello sono compensate, così come quelle di legittimità, essendo la fase di legittimità resa necessaria da un errore del giudice d’appello.
Nota della Redazione
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