Giudicato sull’an e cassazione della sentenza sul quantum: nessun travolgimento (Cass. civ. Sez. II n. 20626 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cassazione senza rinvio della sentenza definitiva sul quantum debeatur, pronunciata per difetto di procura alle liti dell’appellante, non travolge il passaggio in giudicato della precedente sentenza parziale sull’an debeatur, che non è stata rimossa. L’efficacia espansiva esterna di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. opera solo quando sia riformata la pronuncia sull’an rispetto a quella sul quantum, e non nel caso inverso. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non genera, per il giudice del quantum, effetti vincolanti sull’esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda, ma rileva in ordine ai fatti presupposti accertati. La sentenza viziata per difetto di procura è nulla, ma non inesistente, e sana mediante il passaggio in giudicato in difetto di tempestiva impugnazione.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano un’altra società, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento agli impegni assunti con accordi del 1993 per l’esecuzione congiunta di lavori all’estero, all’esito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto. La pretesa era già stata oggetto di un precedente giudizio davanti al Tribunale di Trento, concluso con rigetto in primo grado, riforma in appello con sentenza parziale sull’an e condanna sul quantum.
La sentenza definitiva sull’an era passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso di legittimità. La sentenza sul quantum era stata invece cassata senza rinvio per difetto di procura alle liti dell’appellante. Di qui l’azione risarcitoria proposta davanti al Tribunale di Milano e, dopo la conferma in appello, il ricorso per cassazione della società convenuta, che deduceva l’inammissibilità della domanda e la mancanza di prova del danno da mancato guadagno.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che la nullità del processo d’appello, accertata per difetto di procura alle liti con la cassazione senza rinvio della sentenza sul quantum, avesse invalidato l’intero gravame, facendo rivivere il giudicato di rigetto di primo grado. La Corte respinge la tesi. Il vizio della procura, comune all’atto d’appello unitario, non tocca la sentenza parziale sull’an, divenuta definitiva per il rigetto del ricorso di legittimità.
Il Collegio distingue due ipotesi. Se nel medesimo processo, ex art. 278, primo comma, cod. proc. civ., il giudice pronuncia la condanna generica e dispone la prosecuzione per il quantum, il giudicato sull’an preclude la contestazione dei presupposti del risarcimento. Se invece il giudizio si limita all’an, rinviando a un separato processo il quantum, quest’ultimo è autonomo e il passaggio in giudicato della condanna generica non vincola il giudice del quantum sull’esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda.
L’efficacia espansiva esterna opera in senso caducatorio solo all’inverso: è il giudicato sul quantum a essere condizionato dal permanere della pronuncia sull’an, che, se riformata, travolge la pronuncia dipendente. La sentenza sull’an non ha natura provvisoria ed è idonea al giudicato autonomo. Il mancato rilascio della procura determina l’inefficacia del solo atto, non dell’atto di citazione, che resta idoneo a introdurre il processo; la sentenza è nulla, non inesistente, e sana con il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. Nel caso di specie la censura sulla nullità era stata proposta solo nella memoria illustrativa, quindi tardivamente, con la conseguente definitività della pronuncia sull’an.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava la prova del danno da lucro cessante e la sua liquidazione equitativa. La Corte conferma il ragionamento presuntivo: il danno da mancato guadagno si desume dalla presunzione che l’impresa assume lavori per trarne profitto, corroborata da elementi sintomatici (art. 2729 cod. civ.), senza contrasto con il canone dell’art. 1226 cod. civ. per la quantificazione equitativa. Il terzo motivo, sulla motivazione, è del pari infondato, essendo le censure tardive.
Nota della Redazione
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