Strada interpoderale, usucapione e onere della prova della comproprietà (Cass. civ. Sez. II n. 12778 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sulla proprietà di una strada interpoderale, la questione della sua formazione ex collatione privatorum agrorum postula un accertamento di fatto — il conferimento originario delle zone di terreno, le caratteristiche dei fondi e l’uso prolungato — e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, dovendo il ricorrente indicare gli atti del giudizio di merito in cui l’aveva dedotta. L’accertamento della formazione ex collatione agrorum non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione e può fondarsi anche su prove testimoniali o presunzioni semplici. Chi invoca l’avvenuta usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, e quindi non solo il corpus, ma anche l’animus, desumibile in via presuntiva dal primo solo se vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà. La mancata ammissione della prova testimoniale è denunciabile in cassazione solo ove la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo convenne in giudizio i titolari dei fondi vicini, chiedendo la condanna alla demolizione di un cancello in ferro e delle fondazioni in cemento armato realizzati all’interno della sua proprietà, oltre alla rimozione dei contatori delle utenze, delle tubature e dei cassonetti. I convenuti resistettero e proposero domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno di confine e dello stradone che da esso conduceva alle loro abitazioni.
Il Tribunale accolse in parte la domanda attorea, ordinando la demolizione del cancello e la rimozione dei cassonetti, e rigettò la riconvenzionale. La Corte d’Appello rigettò l’impugnazione dei soccombenti, ritenendo inammissibili le prove orali, siccome idonee a dimostrare solo il corpus ma non l’animus, e infondata la deduzione di comproprietà della strada. Avverso tale sentenza i convenuti proposero ricorso per cassazione con tre motivi; l’attore resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti sostennero che la strada, correndo tra due fondi latistanti e in consecuzione, dovesse considerarsi costituita ex collatione privatorum agrorum e quindi in comunione incidentale fra i proprietari dei fondi. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente, che l’ha proposta per la prima volta in legittimità, avrebbe dovuto indicare in quale atto del giudizio di merito l’avesse dedotta, per consentire il controllo ex actis. La censura introduce un titolo di proprietà diverso da quello prospettato in merito, implicando un accertamento di fatto ulteriore, e si connota dunque per il carattere della novità.
La Corte ha peraltro ricostruito l’istituto: la strada privata si forma ex collatione privatorum agrorum quando il sedime, originariamente parte di fondi latistanti, sia stato distaccato e conferito per creare l’accesso agli stessi, dando luogo a una nuova entità economica e giuridica oggetto di comunione e godimento da parte di tutti jure condominii, e non jure servitutis. Il relativo accertamento, in mancanza di titolo costitutivo, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione e può fondarsi anche su prove testimoniali o presunzioni semplici, desumibili dalle caratteristiche dei luoghi, dall’uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti, dalle mappe catastali e dagli accertamenti non contestati del giudice della causa possessoria.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurarono il rigetto della domanda di usucapione, assumendo che dal pacifico corpus dovesse desumersi in via presuntiva l’animus. La Corte ha confermato che chi agisce per essere dichiarato proprietario per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, corpus e animus, potendo quest’ultimo desumersi in via presuntiva dal primo solo in presenza di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà. Nella specie la Corte territoriale, con apprezzamento di merito non sindacabile, ha ritenuto che l’uso della strada e la sua manutenzione non fossero idonei a dimostrare l’intenzione di escludere il possesso altrui e del proprietario, potendo l’animus excludendi trovare dimostrazione solo nell’installazione del cancello, avvenuta nel 2012, senza il compimento del ventennio.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia su un motivo di appello. La Corte ha ribadito che l’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, da far valere mediante specifica deduzione dell’error in procedendo, che abilita la Corte ad accedere direttamente agli atti. Nel caso concreto i giudici di merito non hanno affatto omesso di pronunciarsi: hanno affermato che, in caso di comproprietà, la prova dello ius excludendi sarebbe stata ancora più rigorosa, e hanno ritenuto pacifica la proprietà formale dell’attore, non contestata nei suoi riscontri documentali.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, avendo la decisione recepito la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’ulteriore somma ex art. 96 cod. proc. civ. in favore del controricorrente e a quella in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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