Falso in atto pubblico e risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. pen. Sez. V n. 38402/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falso, il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate ha natura di atto pubblico fidefacente, ai sensi dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto contiene l’attestazione di un fatto (la regolarità della dichiarazione e l’estinzione del debito) di cui il pubblico ufficiale prende cognizione nell’esercizio delle proprie funzioni, ed è costitutivo di effetti giuridici. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è automaticamente esclusa dalla continuazione, ma richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto, delle modalità della condotta e dell’entità del danno. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa è sufficientemente motivata con l’indicazione dei fatti materiali e del percorso logico seguito, senza necessità di analitici calcoli.
Il Fatto
L’imputata, professionista abilitata alla cura dei rapporti con l’amministrazione finanziaria, è stata condannata per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 476, secondo comma, e 482 cod. pen., per aver falsamente formato due provvedimenti di sgravio fiscale, apparentemente emessi dall’Agenzia delle Entrate, e consegnati a due clienti, facendo loro credere che i relativi debiti tributari fossero stati estinti. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la statuizione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili. Avverso tale sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei documenti come atti pubblici, l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e il difetto di motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo tutti i motivi infondati o inammissibili. Quanto alla qualificazione giuridica, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti di sgravio fiscale sono atti pubblici fidefacenti. Essi contengono l’attestazione, da parte del funzionario dell’ente impositore, della regolarità della dichiarazione tributaria e della conseguente estinzione del debito del contribuente per l’importo indicato. Tale attestazione, sebbene possa essere generata da un sistema informatico, presuppone un’attività di accertamento del pubblico ufficiale, che costituisce il presupposto indefettibile dell’attestazione espressa. La Corte respinge la tesi difensiva che li qualificava come mere certificazioni amministrative, rilevando che l’atto pubblico non richiede una formulazione espressa di tutti i passaggi logici, essendo sufficiente che l’attestazione implicita sia il presupposto necessario di quella espressa. La natura di atto pubblico deriva dalla sua provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato, dalla sua funzione attestativa di fatti giuridicamente rilevanti e dalla sua efficacia costitutiva di effetti giuridici (estinzione del debito).
Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte la dichiara inammissibile perché il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva già escluso l’applicabilità dell’istituto, rilevando la non occasionalità del comportamento (due condotte distinte), e la difesa non aveva specificamente dedotto in appello gli elementi per una valutazione della particolare tenuità, limitandosi a generici richiami all’incensuratezza. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, che la difesa non aveva adeguatamente prospettato.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte respinge i motivi di ricorso, affermando che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la quantificazione equitativa, indicando gli elementi di fatto presi in considerazione: la persistente esposizione delle parti civili nei confronti dell’Erario, la compromissione del rapporto fiduciario con il professionista, il profondo disagio causato dall’illecito contegno e la necessità per le vittime di verificare autonomamente tutti i rapporti pregressi con l’Agenzia delle Entrate. La Corte richiama il principio per cui la liquidazione equitativa del danno morale non richiede l’indicazione analitica dei calcoli, essendo sufficiente l’illustrazione del percorso logico seguito, e che la censura è ammissibile solo in caso di motivazione totalmente assente, macroscopico scostamento dai dati di comune esperienza o radicale contraddittorietà, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. La Corte condanna inoltre l’imputata alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione del falso in atti tributari: l’avvocato che difende un imputato per falso in atti tributari non può eccepire genericamente la natura di certificato amministrativo, ma deve dimostrare che il documento non contiene alcuna attestazione di un pubblico ufficiale o che non è produttivo di effetti giuridici; la giurisprudenza è ormai consolidata nel qualificare come atto pubblico il provvedimento di sgravio fiscale, anche se generato automaticamente.
- Eccezione di particolare tenuità: per far valere l’art. 131-bis cod. pen., la difesa deve allegare e provare specificamente le modalità della condotta, l’intensità del dolo, l’entità del danno e le conseguenze, non potendo limitarsi a richiami generici all’incensuratezza o alla presenza della continuazione, che non è di per sé ostativa ma richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto.
- Impugnazione della liquidazione del danno non patrimoniale: per censurare in Cassazione la quantificazione del danno non patrimoniale, l’avvocato deve dimostrare che la motivazione è del tutto assente, manifestamente illogica o che l’importo liquidato è macroscopicamente sproporzionato rispetto ai parametri di comune esperienza, non potendo limitarsi a contestare la congruità della somma senza indicare vizi logici o giuridici specifici.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.