Riliquidazione pensione su differenze retributive ex art. 31 d.P.R. n. 761/79 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 332 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle sentenze giuslavoristiche che accertano il diritto all’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 impone all’INPS la riliquidazione del trattamento di quiescenza parametrato alla retribuzione del dirigente amministrativo di I livello del ruolo sanitario. La valorizzazione pensionistica delle differenze retributive è azionabile, nei limiti del possibile, dalla sentenza che accerta il diritto, ove posteriore al collocamento in quiescenza. Gli accessori sono dovuti secondo il criterio dell’assorbimento, in ragione della natura di debito di valore dell’obbligazione pensionistica. Le amministrazioni datoriali sono tenute, in forza del giudicato, a un obbligo conformativo di alimentazione dei flussi informativi e certificazione delle nuove retribuzioni. È inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’INPS senza la richiesta di fissazione di nuova udienza ex art. 418 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 159 c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’Università degli Studi di Palermo in servizio presso l’azienda ospedaliera universitaria, è stata collocata in quiescenza nel 2017. Con una prima pronuncia il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’equiparazione economica ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79, senza quantificarla; con una seconda sentenza, passata in giudicato, le amministrazioni sono state condannate al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2009-2017.
Eseguita la condanna nel 2024, la ricorrente ha diffidato le amministrazioni e l’INPS a trasmettere i dati aggiornati e a riliquidare la pensione. L’Istituto, tuttavia, ha calcolato il trattamento sulla sola retribuzione della categoria di provenienza, omettendo l’indennità riconosciuta in sede giudiziale. Esaurito senza esito il ricorso amministrativo, la ricorrente ha adito la Corte dei conti per la riliquidazione, gli arretrati e gli accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità dell’INPS. Il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, pur genericamente qualificato, è analitico nel richiedere la rivisitazione del trattamento di quiescenza in funzione dell’arretrato retributivo accertato dal giudice ordinario. Esso vale dunque come valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione, integrando la condizione dell’art. 153, comma 1, lett. c), c.g.c. Quanto alle amministrazioni datoriali, il giudicato determina un obbligo conformativo a prescindere da specifiche istanze.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, difettando le convergenti conclusioni di tutte le parti richieste dalla giurisprudenza di legittimità. Né sussiste carenza sopravvenuta di interesse: la ricorrente riconosce la correttezza dei nuovi dati, ma in assenza di prova dell’intervenuto pagamento delle differenze residue permane l’interesse alla decisione.
Nel merito, il ricorso va accolto. La Corte afferma il diritto alla riliquidazione pro-futuro del trattamento, nonché al pagamento delle differenze fra i ratei corrisposti e quelli risultanti dalla nuova determinazione, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria computati con il criterio dell’assorbimento. Il presupposto della valorizzazione pensionistica delle differenze retributive risiede nell’accertamento giudiziale del diritto, che nella specie si colloca con la sentenza di primo grado.
Gli accessori sono dovuti in forza della natura di debito di valore dell’obbligazione pensionistica e dell’applicabilità dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., per i crediti di lavoro, ai giudizi pensionistici ex art. 167, comma 3, c.g.c.
La domanda riconvenzionale dell’INPS, volta alla manleva dalle ulteriori amministrazioni, è inammissibile. Alla riconvenzionale si applica l’art. 418 cod. proc. civ., che impone al convenuto, a pena di decadenza, di chiedere la fissazione di una nuova udienza: condizione non soddisfatta e rilevabile d’ufficio. Le spese seguono la soccombenza delle amministrazioni datoriali, condannate in solido, mentre sono compensate con l’INPS.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.