Incentivi ai messi comunali per notificazioni statali fuori tetti di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 254 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme che l’Amministrazione finanziaria rimborsa al Comune per le notificazioni eseguite dai messi comunali, ai sensi dell’art. 10, comma 2, legge n. 265/1999, e che confluiscono nel trattamento accessorio degli stessi ai sensi dell’art. 54 CCNL 14.09.2000, costituiscono etero-finanziamenti in ragione della loro provenienza esterna rispetto all’ente beneficiario. Esse, pertanto, non sono soggette al tetto del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, né al limite della spesa complessiva di personale previsto dall’art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006, sempre che ricorrano l’assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente – principio della neutralità finanziaria – e la correlazione tra ammontare dei finanziamenti e assunzioni effettuate. Le medesime somme restano invece assoggettabili ai limiti e parametri per la capacità assunzionale degli enti locali ex art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, dovendosi ritenere soddisfatto il requisito dell’equilibrio pluriennale di bilancio, trattandosi di risorse non incidenti sugli equilibri dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune sardo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, ha formulato istanza di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda le somme che l’Amministrazione finanziaria rimborsa all’ente per l’esecuzione, da parte dei messi comunali, delle notificazioni per conto della medesima Amministrazione statale.
Il Comune ha chiesto se tali somme, laddove destinate al fondo delle risorse decentrate per gli incentivi ai messi notificatori, siano assoggettabili al tetto per il salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, al tetto per la spesa complessiva di personale ex art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006 e ai limiti e parametri per la capacità assunzionale ex art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dall’organo di vertice dell’ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, e sotto il profilo oggettivo, rientrando il quesito nella materia della contabilità pubblica perché concerne norme che pongono limiti e divieti alla spesa.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 10, legge n. 265/1999, che attribuisce ai messi comunali la funzione notificatoria e riconosce all’ente una somma predeterminata, destinata a confluire nel bilancio comunale per il finanziamento delle spese correnti. Ha quindi qualificato tali entrate come risorse vincolate ed etero-finanziate, in ragione della provenienza esterna.
Sul primo quesito, la Sezione ha richiamato le pronunce della Sezione delle Autonomie n. 26/2014/QMIG e n. 23/2017/QMIG, nonché la giurisprudenza regionale conforme, che escludono l’applicabilità dei limiti al trattamento economico accessorio quando le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa in modo solo figurativo, senza incidere sugli equilibri di bilancio. Ne ha tratto la conclusione della non soggezione al tetto dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.
Sul secondo quesito, la Corte ha confermato che le stesse somme non sono soggette al limite dell’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, subordinando però l’esclusione alla presenza dei requisiti della neutralità finanziaria e della correlazione tra finanziamenti e assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale.
Quanto al terzo quesito, la Sezione ha distinto: le somme, in quanto afferenti al trattamento accessorio e non incidenti sugli equilibri di bilancio, non pregiudicano il requisito del rispetto pluriennale dell’equilibrio asseverato dall’organo di revisione, ma restano soggette agli altri presupposti dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, restando in capo all’ente la valutazione discrezionale sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e sul rispetto dei valori soglia e dei parametri del decreto interministeriale 17 marzo 2020.
Nota della Redazione
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