Cessazione della materia del contendere e decorrenza dell’assegno per nucleo familiare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 181 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, intervenuto in corso di causa, della prestazione richiesta con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di integrale soddisfazione della pretesa. La relativa soccombenza virtuale dell’ente previdenziale giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite. Quanto alla decorrenza, l’assegno per il nucleo familiare costituisce prestazione accessoria del trattamento pensionistico e la sua decorrenza va ancorata a quella della pensione cui accede, non allo stato di inabilità eventualmente accertato in data anteriore. La formula di stile con cui si chieda il riconoscimento del diritto «da altra data validamente ritenuta in corso di causa», per la sua genericità, non consente di estendere la domanda a una decorrenza anteriore a quella espressamente indicata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione diretta nonché di pensione di reversibilità con decorrenza luglio 2022 e di indennità di accompagnamento con decorrenza gennaio 2022, presentava all’I.N.P.S. istanza per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con componente inabile, dell’importo mensile fisso di euro 52,91. L’istanza restava inevasa e il ricorso al comitato provinciale veniva rigettato. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, richiamando una pronuncia della Corte di cassazione e assumendo il proprio diritto all’assegno ai sensi della legge n. 153/1988, in ragione delle patologie che la rendevano inabile a proficuo lavoro.
Costituitosi in giudizio, l’I.N.P.S. segnalava che l’assegno era stato posto in pagamento con la rata di febbraio 2024, con conseguente cessazione della materia del contendere. La ricorrente contestava la decorrenza del beneficio, chiedendo la nomina di un CTU per accertare il diritto da data anteriore.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua la questione nel riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge n. 153/1988, in ragione dello stato di inabilità. Rileva che l’I.N.P.S., con il rateo pensionistico di giugno 2024, ha riconosciuto il beneficio e liquidato gli arretrati con decorrenza dal luglio 2022.
Su questa base la pretesa della ricorrente risulta integralmente soddisfatta. La Corte esamina il tema della decorrenza, contestato dalla ricorrente, osservando che il ricorso introduttivo aveva chiesto il riconoscimento del diritto «dalla data di decorrenza della stessa, luglio 2022 o da altra data validamente ritenuta in corso di causa».
Da qui la conseguenza processuale: ogni pretesa volta a ottenere, anche mediante CTU, il riconoscimento del diritto da data anteriore deve ritenersi inammissibile. L’utilizzo della formula di stile «da altra validamente ritenuta in corso di causa» non può, per la sua genericità, essere riferito a una data anteriore a quella espressamente indicata.
Nel merito la Corte esclude censure all’operato dell’ente previdenziale. Poiché l’assegno per il nucleo familiare è prestazione accessoria spettante al lavoratore dipendente o al titolare di trattamento pensionistico, l’I.N.P.S. ha correttamente ancorato la decorrenza dell’assegno a quella della pensione di cui la ricorrente è titolare, cioè dal luglio 2022. Irrilevante, a tal fine, che lo stato di inabilità sia stato accertato da data anteriore, gennaio 2022.
Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Poiché l’I.N.P.S. ha accolto la richiesta dopo il deposito del ricorso, la Corte ravvisa la soccombenza virtuale dell’ente e lo condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 in favore dei legali antistatari.
Nota della Redazione
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