Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 167 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale con riferimento ai beni mobili per i quali egli non abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non può fondare un obbligo di rendicontazione quando la gestione non riguardi beni in custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2021 e depositato in data 01.09.2023. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La questione giunge davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti per la verifica del conto. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, ritenendo non configurabile l’obbligo di resa dello stesso rispetto ai beni oggetto della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, categoria che presuppone per definizione l’esistenza di un debito di custodia in capo all’agente contabile. La gestione oggetto del giudizio, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente abbia tale debito, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali per il tramite dell’art. 93 TUEL.

Su questa base la Corte verifica la conformità della conclusione della Procura alla giurisprudenza contabile consolidata. Viene richiamata la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, nonché quelle della Sezione Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sezione Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sezione Calabria n. 323/2013.

Il percorso argomentativo è lineare: secondo l’orientamento pacifico, con riguardo ai beni privi di vincolo di custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. La carenza del presupposto sostanziale dell’obbligo di rendicontazione si traduce, sul piano processuale, nell’improcedibilità del giudizio.

La Corte dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio in epigrafe, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nessuna statuizione è adottata sulle spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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