Responsabilità professionale dell’avvocato e inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 3750 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’accertamento fattuale del giudice di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza quando si limiti ad asserire l’errata applicazione dell’art. 115 c.p.c. senza riportare gli atti processuali su cui la doglianza si fonda. La dedotta omessa contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. non supera tale difetto se articolata in modo meramente assertivo. La valutazione sull’incidenza della transazione stipulata dal cliente rispetto al nesso causale con la condotta del difensore costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Il controricorso privo di procura speciale è inammissibile.

Il Fatto

Una società, già cliente di un avvocato, agisce in giudizio davanti al Tribunale per accertare la responsabilità professionale del difensore e ottenere il risarcimento dei danni. Il professionista resiste e chiede in via riconvenzionale il pagamento del residuo compenso, ottenendo l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.

Il Tribunale rigetta la domanda principale e accoglie parzialmente la riconvenzionale. La Corte d’appello, accogliendo il gravame della società e rigettando quello incidentale, condanna il difensore alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento dei danni, ponendo a carico della compagnia l’obbligo di manleva. Il professionista ricorre quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che il controricorso presentato dalla società è privo di procura speciale, poiché il difensore richiama una delega rilasciata a margine dell’atto di appello e non emerge altra procura dall’atto: esso è pertanto ictu oculi inammissibile.

Nel merito, i primi due motivi, pur distinti in rubrica, sono illustrati in modo unitario e si fondano su un unico asserto: la società non avrebbe indicato, né in citazione né anteriormente alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la data di conferimento dell’incarico professionale, che il ricorrente colloca nel dicembre 2006 e che il giudice d’appello ha invece fissato al settembre 2006.

La censura è priva di autosufficienza: il ricorrente si limita ad asserire senza riportare alcunché degli atti processuali richiamati. Né la seconda parte del motivo, con cui si prospetta l’omessa contestazione dei fatti apportati dal professionista, supera tale difetto, restando anch’essa su un piano meramente assertivo.

La Corte osserva inoltre, ad abundantiam, che la doglianza è diretta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello, ritenuto logicamente condotto: considerata l’epoca della perizia suggerita dal ricorrente, appariva difficile collocare il conferimento dell’incarico in epoca tanto avanzata. Tale profilo resta estraneo al giudizio di legittimità.

Anche il terzo motivo, con cui si imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto che la transazione non abbia interrotto il nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta al difensore e l’esito dei giudizi, è manifestamente inammissibile, trattandosi di valutazione fattuale. La Corte rileva, sempre ad abundantiam, l’eccentricità della censura, poiché i giudizi non hanno avuto esito, essendo stati definiti dalla transazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese per l’inammissibilità dell’unico controricorso. La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *