Consorzi di bonifica concessionari ex lege beni demaniali soggetti passivi IMU (Cass. civ. Sez. V n. 22581 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati si declina secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi, il r.d. n. 215 del 1933, in correlazione con la funzione di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica. Il regime concessorio, afferendo ad un servizio di interesse economico generale preesistente, è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e costituisce comunque un diritto esclusivo ai sensi dell’art. 106 TFUE, dal cui conferimento consegue una legittima restrizione della concorrenza, necessaria per l’adempimento della specifica attività di bonifica. Ne deriva la soggettività passiva del consorzio rispetto all’IMU.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica impugna gli avvisi di accertamento emessi da un comune in relazione all’IMU dovuta per gli anni dal 2012 al 2016. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente le impugnazioni, riconoscendo l’esimente prevista per i soli impianti idrovori. La Commissione tributaria regionale, previa riunione dei ricorsi, rigetta sia gli appelli principali del comune sia quelli incidentali del consorzio, confermando il classamento e la soggettività passiva del consorzio.

Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi; il comune resiste e propone ricorso incidentale, lamentando la rideterminazione del classamento operata dal giudice del gravame e l’efficacia retroattiva attribuita alla variazione catastale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale del comune. In tema di determinazione della base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato dei beni o a correzioni di errori materiali sono soggette alla regola generale dell’efficacia dal primo gennaio dell’anno di imposizione, desumibile dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, cui rinvia, per l’IMU, il d.lgs. n. 23/2011.

Tale regola si applica anche alle variazioni conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia è ispirato a ragioni di uniformità e costituisce espressione del principio di uguaglianza. L’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, va interpretato nel senso che l’esenzione riguarda i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9, con esclusione degli immobili già iscritti in categorie diverse a iniziativa del contribuente, che non può invocare l’errore se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione di classificazione. Il ricorso incidentale è pertanto accolto.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte esclude la sussistenza di una qualche incertezza normativa oggettiva, a fronte della chiarezza del dato normativo di regolazione del presupposto del tributo. Il formante giurisprudenziale è connotato da contenuti meramente ricognitivi, senza incertezza sulla qualificazione dei consorzi in termini di enti pubblici economici. Il motivo è disatteso.

Il secondo motivo è fondato. Il giudice del gravame, pur dando atto della proposizione del relativo motivo di appello, ha risolto la controversia senza pronunciarsi sull’inimponibilità di beni quali argini, sponde, alvei e canali, destinati alla sicurezza idraulica e alla salute pubblica e oggetto di imposizione sotto la diversa qualificazione di terreni agricoli. La nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è ravvisata, con assorbimento del terzo motivo.

Il quarto motivo è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina del r.d. n. 215 del 1933, che qualifica i consorzi come persone giuridiche pubbliche, e il consolidato orientamento secondo cui il rapporto con i beni demaniali affidati si declina come concessione a titolo gratuito ex lege. I consorzi sono enti pubblici economici a struttura associativa, con il duplice carattere rilevato dalla giurisprudenza costituzionale. La preesistenza dei consorzi alla direttiva Bolkestein e la natura di diritto esclusivo ai sensi dell’art. 106 TFUE escludono la denunciata violazione delle norme sulla concorrenza, rendendo coessenziale il regime concessorio allo svolgimento della specifica missione affidata al consorzio. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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