Divieto assunzionale inapplicabile ai gruppi consiliari per tassatività degli enti territoriali (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 32 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito in l. n. 160/2016, è rivolto esclusivamente agli enti territoriali e non è applicabile ai gruppi consiliari regionali. Questi ultimi costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione e non partecipano al procedimento di approvazione del bilancio, sicché la loro inclusione tra i destinatari della sanzione interdittiva integra un’interpretazione analogica, vietata dall’art. 14 delle preleggi per le norme di carattere eccezionale. La disposizione comprime l’autonomia organizzativa dell’ente e va pertanto interpretata in senso restrittivo, in conformità alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 117, comma 3, Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di un gruppo consiliare regionale, ha impugnato la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo aveva dichiarato irregolare il rendiconto del gruppo per l’anno 2023, con conseguente obbligo di restituire la somma di € 15.264,44 oltre oneri accessori.

La contestazione riguardava contratti di lavoro e proroghe stipulati dal gruppo, che la Sezione di controllo aveva ritenuto in violazione del divieto assunzionale operante in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio regionale. Il ricorrente ha dedotto il difetto di attribuzione della Sezione, l’erronea estensione ai gruppi consiliari della nozione di enti locali e la violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria. La questione è giunta alle Sezioni riunite in speciale composizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha concentrato l’esame sul motivo relativo alla falsa applicazione dell’art. 9, commi 1-quinquies e seguenti, del d.l. n. 113/2016. Il quesito centrale attiene all’individuazione dei soggetti destinatari del divieto, che la norma riferisce espressamente agli enti territoriali.

Le Sezioni riunite hanno rilevato che i gruppi consiliari non rientrano tra i soggetti qualificabili come enti territoriali sanzionabili. Essi sono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte. La giurisprudenza costituzionale li ha qualificati come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in Assemblea regionale, ovvero come uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio.

La Corte ha richiamato la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2020/QMIG, che ha qualificato la disposizione come norma di carattere eccezionale, compressiva dell’autonomia organizzativa dell’ente. Da ciò deriva l’esclusione dell’interpretazione analogica, in applicazione del canone dell’art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

La Corte ha altresì osservato che il comportamento disciplinato dalla norma riguarda l’adempimento di obblighi contabili rispetto ai quali i gruppi consiliari sono estranei, non svolgendo alcuna funzione nel procedimento di approvazione del bilancio regionale. L’interpretazione restrittiva risulta conforme a una lettura costituzionalmente orientata dell’autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni e delle funzioni pubbliche dei gruppi consiliari, richiamando la Corte cost. n. 39/2014.

Il motivo è stato pertanto accolto, con assorbimento dei restanti motivi. Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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