Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 156 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il consegnatario con debito di vigilanza è pertanto qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che difetta il presupposto normativo della resa del conto. Solo il consegnatario gravato da debito di custodia, caratterizzato da gestioni di magazzino con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, è tenuto alla resa del conto giudiziale e al conseguente giudizio di conto. La mera elencazione di beni iscritti in inventario, in uso continuativo agli uffici e non custoditi in deposito per essere distribuiti, non integra gli estremi della gestione contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguardava il rendiconto reso da un agente in servizio presso un Comune, addetta al settore tecnico, per l’esercizio finanziario 2019, nella qualità di consegnataria di beni mobili. Il magistrato istruttore aveva rilevato che l’atto depositato consisteva in una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, privi dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi in senso tecnico.
La questione atteneva alla verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del giudizio. L’Ente, in risposta a richiesta istruttoria, aveva comunicato di non avere consegnatari per debito di custodia, poiché i vari responsabili acquistano in autonomia i beni, subito assegnati ai consegnatari con debito di vigilanza. La convenuta ha chiesto la declaratoria di insussistenza dell’obbligo di resa del conto e la conseguente improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 è consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile distingue il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il secondo connota l’azione di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio richiama il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con configurazione di una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenziava la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello di legge. Il Collegio ha quindi ritenuto che gravasse sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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