Consegnatario di azioni e disponibilità giuridica nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 71 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e quote di partecipazione è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, e non chi ne detiene la materialità. Egli è tenuto alla resa del conto giudiziale in quanto esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista, rappresentando l’ente nelle assemblee societarie. In mancanza di dirigenti nominati per la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto reso da chi non riveste la qualifica di agente contabile è improcedibile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del conto giudiziale relativo ai titoli azionari di una società partecipata da un ente locale, reso dal direttore generale della società medesima per l’esercizio 2022. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la preliminare valutazione al Collegio ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un più recente orientamento, la resa del conto spetta al soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli e non a chi ne ha quella materiale.

Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione e, quindi, non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione di carattere preliminare: la procedibilità del giudizio di conto quando il soggetto che lo ha reso non rivesta la qualifica di agente contabile. La risposta muove dall’individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.

Sul punto la giurisprudenza contabile è richiamata in termini convergenti (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017). Il consegnatario è da individuare non nel soggetto che detiene materialmente i titoli, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Quanto all’ente locale, è richiamato l’orientamento per cui, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco che assume la veste di agente contabile. La conclusione trova conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

La Corte precisa che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: partecipa alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò deriva il contenuto del conto, che deve descrivere i titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La medesima esigenza informativa riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Poiché il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica richiesta, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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