Divieto comunale generalizzato della tecnologia 5G illegittimo (TAR Calabria n. 984 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I comuni non possono adottare provvedimenti che vietino in modo generalizzato l’installazione e la sperimentazione degli impianti di tecnologia 5G sull’intero territorio comunale. Il potere regolamentare in materia di localizzazione degli impianti incontra il limite di non potersi tradurre in divieti generalizzati, dovendo garantire la possibile localizzazione alternativa e la capillare distribuzione del servizio. La materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che non è regolabile mediante ordinanza contingibile e urgente. L’ordinanza sindacale che disponga un divieto sine die in assenza di un pericolo grave e attuale, adeguatamente accertato a livello locale, è illegittima, non potendo fondarsi su una mera applicazione anticipata del principio di precauzione.

Il Fatto

Una società titolare di frequenze per la rete 5G ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 100 del 17.4.2020 adottata dal Sindaco di un comune calabrese, con la quale era stato vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale, nonché l’ingresso a chi intendesse eseguire lavori connessi e l’istruttoria di qualunque procedimento relativo a tali impianti.

Il comune non si è costituito in giudizio. È intervenuta ad adiuvandum una società operante nel settore. La ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, il carattere sostanzialmente illimitato del divieto, la genericità della motivazione e la violazione del Piano di Azione europeo per il 5G.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha scrutinato congiuntamente le censure, ritenendole connesse, e ha accolto il ricorso. Il nucleo della decisione risiede nella violazione degli artt. 4 e 8, comma 6, legge n. 36/2001: la disciplina impedisce ai comuni di vietare in modo generalizzato l’installazione degli impianti di telecomunicazione sul proprio territorio.

Il giudice ha richiamato il costante orientamento amministrativo secondo cui il potere comunale di individuare siti in cui vietare l’installazione incontra il limite di non potersi sostanziare in divieti generalizzati riferiti a intere zone urbanistiche, a maggior ragione sull’intero territorio, dovendo essere garantita una localizzazione alternativa degli impianti. In tal senso rileva la necessità di assicurare l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio sul territorio.

La corte territoriale ha poi osservato che tali approdi sono stati recepiti dal legislatore con l’art. 38 d.l. n. 76/2020, che ha espressamente vietato ai comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato. La norma, pur successiva all’ordinanza impugnata, esprime un principio già operante nella giurisprudenza.

Il collegio ha inoltre ribadito che la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza esclusiva dello Stato e non si presta a essere regolata con ordinanza sindacale contingibile e urgente. La valutazione dei rischi è di esclusiva pertinenza dell’autorità tecnica preposta al rilascio del parere e al monitoraggio del rispetto dei limiti normativi.

Sul piano motivazionale, l’ordinanza si fonda su affermazioni generiche e non contestualizzate, prive di una situazione di precipuo pericolo accertata a livello locale. Manca un pericolo attuale e idoneamente comprovato, essendo il provvedimento fondato su un’anticipata applicazione del principio di precauzione. La carenza di un termine finale di efficacia costituisce, in difetto di una concreta situazione di pericolo, un ulteriore profilo di illegittimità, poiché l’ordinanza contingibile non può conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi.

L’annullamento consegue a un divieto sine die che comprime illegittimamente le prerogative della ricorrente e impedisce l’installazione della rete 5G, di cui la società è tenuta in qualità di aggiudicataria delle relative frequenze. La domanda risarcitoria è stata dichiarata oggetto di rinuncia espressa in memoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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