Ottemperanza per conseguire effetti favorevoli di pronuncia illegittimamente negati (TAR Lazio n. 5952 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, incombendo sull’amministrazione l’obbligo di conformarsi al giudicato. L’oggetto del giudizio consiste nella verifica della corretta attuazione della sentenza, essendo l’amministrazione sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità quanto all’an ed al quando, e con limitata discrezionalità solo per il quomodo. L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il dictum giudiziale, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità di instaurare il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e attinente all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha confermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’adempimento né eccepito l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
Il giudice ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato per ragioni di opportunità amministrativa o difficoltà pratiche, ivi incluse le difficoltà economiche e finanziarie. L’inerzia serbata dal Ministero è stata qualificata come inottemperanza, integrando gli estremi del comportamento omissivo che il giudizio di ottemperanza è diretto a sanzionare per assicurare al ricorrente l’utilitas giuridica riconosciutagli.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, nominando sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia.
Considerata la persistente e generalizzata inerzia dell’Amministrazione in controversie seriali relative al bonus docente, il Tribunale ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, per quanto di competenza. Le spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della controversia, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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