Cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per retribuzione professionale docente (TAR Abruzzo n. 385 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta e integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, che il giudice è tenuto a dichiarare con sentenza. La compensazione delle spese di lite è giustificata quando l’esecuzione è intervenuta tempestivamente rispetto alla proposizione del ricorso e quando il ricorrente non ha prontamente segnalato la intervenuta cessazione della materia del contendere, omettendo di attivarsi per evitare l’inutile prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la retribuzione professionale docente per i periodi e secondo i criteri indicati in sentenza, oltre accessori di legge. Il Ministero si è costituito in giudizio, depositando documentazione volta a dimostrare di aver posto in essere tutte le procedure funzionali all’esecuzione del giudicato.
Con nota del 14 maggio 2026, la ricorrente ha confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, chiedendo tuttavia la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutte le somme dovute in esecuzione del giudicato. Da ciò deriva la necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha escluso l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, valorizzando due circostanze. In primo luogo, la sostanziale immediatezza dell’esecuzione: l’accredito delle differenze retributive è stato disposto con cedolino straordinario “agosto 2025”, a fronte di un ricorso notificato e depositato il 30 luglio 2025, allorché le attività esecutive erano già state poste in essere dall’amministrazione. In secondo luogo, la ricorrente non ha tempestivamente rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendone dato conto solo in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione.
Sulla base di tali elementi, il TAR ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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