Divieto di detenzione armi annullato per istruttoria lacunosa (TAR Abruzzo n. 251 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale non ha effetto diretto nel giudizio amministrativo quando la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata all’esito di rito abbreviato e ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., poiché difetta il presupposto del dibattimento richiesto dall’art. 652 cod. proc. pen. L’assoluzione per insufficienza di prove può tuttavia avere efficacia preclusiva solo laddove, pur derivando dal dubbio su alcuni fatti, escluda o accerti comunque quei fatti che risultano rilevanti nel giudizio amministrativo, circostanza da desumere dalla motivazione. La lacunosità dell’istruttoria procedimentale, confermata dalla motivazione della sentenza penale, determina l’illegittimità del provvedimento di divieto di detenzione di armi per difetto di istruttoria e motivazione, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ripetere gli accertamenti prima di riprovvedere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo e detentore di due fucili e una pistola calibro 9 x 21, aveva segnalato ai carabinieri un furto presso la propria abitazione, nel corso del quale erano stati sottratti la pistola e due caricatori. I militari, intervenuti sul posto, avevano tuttavia rilevato una non corretta custodia delle armi, posto che la pistola era stata rinvenuta incustodita su una sedia del salotto, con le chiavi inserite all’esterno della porta d’ingresso, e che il ricorrente aveva esploso colpi di fucile a scopo intimidatorio. Sulla base di tale rapporto, il Prefetto aveva adottato il divieto di detenzione di armi e il Questore aveva revocato la licenza di porto di fucile. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo carenza di istruttoria e di motivazione, nonché insussistenza dei presupposti per la ritenuta negligente custodia.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza di assoluzione del ricorrente per il reato di omessa custodia di armi, pronunciata all’esito di rito abbreviato. Il Tribunale esclude che tale pronuncia possa avere effetto diretto nel presente giudizio, difettando il presupposto del dibattimento richiesto dall’art. 652 cod. proc. pen., come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata. L’assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. — per insufficienza di prove — non comporta di per sé alcuna preclusione, salvo che dalla motivazione emerga comunque un pieno accertamento su fatti rilevanti in sede amministrativa. Nel caso di specie, la sentenza penale non conferisce certezza ai fatti, ma conferma invece la lacunosità degli accertamenti compiuti nella fase istruttoria del procedimento amministrativo. Il Tribunale precisa che l’Amministrazione non potrà riprovvedere senza ripetere l’istruttoria, colmando le lacune evidenziate, atteso che allo stato gli accertamenti non consentono di dimostrare, neppure secondo il criterio del “più probabile che non”, una condotta negligente del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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