Divieto prefettizio di detenzione armi e remissione della querela (TAR Lombardia n. 980 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di detenere armi costituisce una deroga al divieto generale e non è oggetto di un diritto assoluto, essendo subordinata all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente. Il provvedimento prefettizio ex art. 39 TULPS non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma una prognosi anticipata di tutela della sicurezza pubblica, di natura cautelare e preventiva. Esso può fondarsi anche su un solo episodio di rilievo penale, sintomatico di una personalità incline alla violenza, senza necessità di ulteriori approfondimenti. La remissione della querela non elimina sul piano storico i fatti denunciati e non è idonea, di per sé, a escludere il pericolo di abuso. Le valutazioni dell’Autorità godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo per travisamento dei presupposti, irragionevolezza o sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il divieto è stato adottato sulla base di una nota del Comando provinciale dei Carabinieri, che aveva segnalato il deferimento dell’interessato in stato di libertà per il reato di rapina in concorso, a seguito di denuncia-querela della persona offesa.

I militari avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi detenute. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, l’interessato non aveva presentato osservazioni. Nel ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e l’eccesso di potere, valorizzando l’intervenuta remissione della querela e l’assenza di elementi di disvalore nella condotta di vita del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione dei principi elaborati in materia di autorizzazioni di polizia. La possibilità di detenere armi è una deroga al divieto degli art. 699 cod. pen. e dell’art. 4, comma 1, legge n. 110/1970, e presuppone la completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Il divieto anticipa la soglia di tutela della sicurezza pubblica e ha natura cautelare e preventiva: non richiede la dimostrazione dell’abuso.

Quanto all’art. 39 TULPS, la norma non impone un giudizio di pericolosità sociale, ma una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto, che può basarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza. Le valutazioni prefettizie sono connotate da ampia discrezionalità, con motivazione non particolarmente analitica, e sono sindacabili solo per travisamento, irragionevolezza o inadeguatezza allo scopo.

Nel merito, il giudizio di inaffidabilità è stato motivato attraverso il richiamo ai gravi fatti di rilievo penale addebitati al ricorrente. La denuncia riferisce di percosse ripetute, con escoriazioni ed ecchimosi, e della sottrazione di beni. Tali fatti, di particolare gravità, sono auto-evidenti di una tendenza alla violenza e non richiedono ulteriori approfondimenti: anche un solo episodio può fondare il provvedimento, essendo sintomatico del venir meno dell’affidabilità richiesta.

La remissione della querela non assume rilievo dirimente: per il delitto denunciato, procedibile d’ufficio, essa non incide sul parallelo procedimento penale, e non elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti rilevanti. Il ricorrente, inoltre, non ha rappresentato l’intervenuta remissione in sede procedimentale, non ha offerto contributi partecipativi e non ha negato i fatti. Irrilevante è infine la finalità sportiva del titolo: la detenzione di armi da parte di soggetto inaffidabile è un pericolo per l’ordine pubblico indipendentemente dall’uso pregresso. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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