Rinuncia al ricorso e spese secondo soccombenza virtuale nel foglio di via (TAR Lombardia n. 1685 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Tale declaratoria non preclude al giudice amministrativo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ove il gravame risulti manifestamente infondato nel merito, la compensazione delle spese è esclusa e il rinunciante va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore della Provincia di Milano, con cui gli è stato ordinato il rimpatrio nel comune di abituale dimora e inibito di fare ritorno nel comune di Milano per due anni. Il provvedimento è stato notificato nel luglio 2022.

L’amministrazione si è costituita deducendo l’infondatezza del gravame. Il Tribunale, in sede cautelare, ha respinto la domanda di sospensiva ravvisando l’insussistenza dei presupposti di legge. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia è stata formalizzata con memoria notificata alla resistente e che ne sussistono i presupposti di legge. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

La rinuncia, tuttavia, non chiude ogni questione. La resistente ha dato atto della rinuncia ma ha insistito sul pagamento delle spese di lite. Il Tribunale osserva che la declaratoria di estinzione non preclude una sommaria delibazione del merito, limitata al fine della pronuncia sulle spese e condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Su questo terreno il Collegio ritiene di non poter riconoscere la compensazione invocata dal ricorrente, attesa l’evidente infondatezza nel merito del gravame. Il provvedimento impugnato, infatti, contiene una congrua valutazione dei fatti e del pericolo conseguente alla presenza del ricorrente in Milano.

Le circostanze verbalizzate forniscono serio indizio di un’attività di spaccio di stupefacenti da poco posta in essere nella zona dov’è avvenuto il controllo, o in aree limitrofe. Risultano pertanto integrate le condizioni fattuali e giuridiche a sostegno del provvedimento gravato.

Il giudizio è dunque dichiarato estinto a seguito di rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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