Selezione pubblica e onere di notifica del ricorso ad almeno un controinteressato (TAR Lombardia n. 1051 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il giudizio di inidoneità espresso in una selezione pubblica per l’assunzione di personale, sono controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria in posizione successiva a quella del ricorrente, i quali hanno interesse contrario all’accoglimento, poiché questo precluderebbe loro la possibilità di sostenere la prova di idoneità e di essere assunti. Il ricorso deve pertanto essere notificato ad almeno uno di tali soggetti, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non sana l’omissione, ove non sia stata presentata con autonoma istanza al Presidente del tribunale in tempo utile, prima della scadenza del termine decadenziale. La notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 3, c.p.a. presuppone comunque il rispetto dell’onere di notifica ad almeno un controinteressato nel termine ordinario.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta ai sensi dell’art. 16 legge n. 56/1987 per un posto di operatore amministrativo presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, con decreto dipartimentale n. 362 del 21.11.2022. Collocata in settima posizione nella graduatoria, era convocata per la prova pratica di idoneità, consistente nell’uso dei programmi Word ed Excel e della posta elettronica.
Il 18.7.2023 la candidata svolgeva la prova. Inizialmente la commissione le comunicava verbalmente l’esito di idoneità; durante la redazione del verbale rilevava però che, nella colonna E del foglio di calcolo, la candidata aveva digitato manualmente la moltiplicazione tra i valori delle colonne C e D, anziché usare la funzione di prodotto. La prova era quindi rivalutata come non superata. La ricorrente impugnava il giudizio di inidoneità con ricorso notificato il 14.10.2023 e depositato il 19.10.2023, chiedendo nel corpo dell’atto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Sono controinteressati i soggetti collocati in graduatoria tra la posizione n. 8 e la n. 54: il giudizio di inidoneità della ricorrente comporta la convocazione dei candidati che la seguono, i quali hanno interesse contrario all’accoglimento.
Non vale a evitare la decadenza la richiesta di notifica per pubblici proclami inserita nel ricorso. Il Tribunale distingue l’art. 49, comma 3, c.p.a., che riguarda l’integrazione del contraddittorio dopo un ricorso ammissibilmente notificato, dall’art. 41, comma 3, c.p.a., che concerne la notificazione istitutiva. Nella specie la ricorrente non ha presentato autonoma istanza al Presidente della sezione staccata in tempo utile: l’istanza era contenuta nel ricorso depositato il 19.10.2023, quando i sessanta giorni dalla piena conoscenza del verbale erano già decorsi, al netto della sospensione feriale.
Nel merito il ricorso è comunque infondato. Le istruzioni pratiche limitavano il margine di due errori alla sola formattazione e trascrizione del testo, mentre un solo errore nell’applicazione delle formule era sufficiente per l’inidoneità. Dallo screenshot emerge che la candidata aveva digitato manualmente i prodotti anziché usare la funzione, come sarebbe risultato dal campo “fx”.
Quanto alla pretesa sproporzione della prova rispetto al profilo, il Collegio osserva che la lex specialis richiedeva solo l’uso delle due funzioni matematiche più semplici, somma e prodotto, rispetto alle quali non vi è contrasto con il livello basilare di competenza richiesto.
Infine, il riesame e la modifica del giudizio da parte della commissione rientrano nell’ordinario potere di riesame della pubblica amministrazione, senza lesione della par condicio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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