Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Toscana n. 813 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015 e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione è titolo esecutivo azionabile con il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’azione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è fondato, limitatamente alla sorte capitale, se dagli atti non risulta l’esecuzione del giudicato: gli interessi legali, ove estranei al perimetro del giudicato, restano fuori dall’ottemperanza. All’inadempienza consegue la nomina sin d’ora del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 153 del 3 maggio 2023, resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo annuo di 500,00 euro, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Il giudice del lavoro aveva anche liquidato le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il ricorso l’istante ha domandato la corresponsione degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, con vittoria di spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero presso la sede reale in data 4 maggio 2023 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno.
Soddisfatti i presupposti, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il Tribunale ha osservato che dagli atti non emerge l’esecuzione del giudicato e ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
L’accoglimento è stato però limitato alla sorte capitale. La richiesta di interessi legali, infatti, esula dal perimetro del giudicato della sentenza ottemperanda e non può trovare ingresso in sede di ottemperanza. Il Collegio ha così distinto il contenuto del titolo esecutivo dalle pretese ulteriori, respingendo queste ultime.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme dovute.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi 800,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore costituitosi antistatario. Il Collegio ha motivato la liquidazione tenendo conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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