Scorrimento graduatoria concorso: non assimilabili i posti a termine e quelli stabili (TAR Campania n. 2563 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che decida di procedere alla copertura di posti vacanti non è vincolata allo scorrimento di una graduatoria di idonei ancora efficace, quando la procedura da cui quella graduatoria deriva sia strutturalmente diversa da quella necessaria per la provvista. La non assimilabilità tra posti a tempo determinato e posti a tempo indeterminato integra una ragione oggettiva che giustifica l’indizione di un nuovo concorso. In tale ipotesi l’obbligo di motivazione sulla scelta delle modalità di reclutamento subisce un ridimensionamento, non dovendo l’amministrazione dar conto analiticamente delle ragioni del mancato scorrimento.

Il Fatto

I ricorrenti avevano partecipato a una procedura per la copertura a tempo determinato di posti di Operatore Socio Sanitario, conclusasi con l’approvazione di una graduatoria di idonei. L’amministrazione ospedaliera aveva poi indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di analoghi posti e, con i provvedimenti impugnati, aveva disposto lo scorrimento della graduatoria di quel concorso, senza utilizzare la precedente.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e l’illegittimità della scelta di non attingere alla graduatoria della procedura cui avevano partecipato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato il motivo centrale muovendo dalla giurisprudenza amministrativa in materia. L’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento e dare conto dell’esistenza di graduatorie di idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso.

Tale obbligo non è però assoluto. Sono individuabili casi in cui la scelta di procedere con nuove procedure, anziché mediante lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con conseguente ridimensionamento dell’onere motivazionale. Tra questi rileva la modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione, nonché la valutazione del profilo professionale da coprire rispetto a quello descritto nel bando della graduatoria preesistente.

Nel caso esaminato la procedura alla quale avevano preso parte i ricorrenti era finalizzata alla copertura di posti a tempo determinato, mentre quella contestata riguardava posti a tempo indeterminato. Da qui la non assimilabilità delle posizioni, che giustifica il ricorso a una nuova procedura concorsuale anziché allo scorrimento della graduatoria precedente.

Il motivo è stato pertanto respinto. Quanto ad alcuni ricorrenti, il difensore ha dichiarato in udienza il venir meno dell’interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate nei confronti di costoro e poste a carico dei restanti ricorrenti, in solido, con condanna al pagamento della somma liquidata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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