Accertamenti bancari: prova analitica e rilevanza della perizia di parte (Cass. civ. Sez. 5 n. 258 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria che abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita sui conti correnti del contribuente integra il meccanismo presuntivo legale di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici. Grava, quindi, sul contribuente l’onere di fornire la prova analitica, per ogni singolo movimento contestato e non generica, della inclusione delle somme nella base imponibile o della loro estraneità alla produzione del reddito, prova che può essere offerta anche tramite presunzioni semplici. Il giudice di merito è tenuto a operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove addotte, dando espressamente conto in sentenza delle risultanze di tale verifica. La perizia stragiudiziale di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, valevole come indizio, e non può formare oggetto del principio di non contestazione, né fondare una decisione in forza di una generica adesione, richiedendosi specifica motivazione sulle ragioni di convincimento. In materia di IVA, ove emergano maggiori ricavi da indagini bancarie e il contribuente svolga attività esente, grava su quest’ultimo l’onere di provare che i maggiori ricavi siano direttamente riconducibili ad operazioni esenti, come la raccolta delle giocate, non essendo applicabile il criterio dell’aliquota di prevalenza di cui all’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, che presuppone operazioni imponibili soggette ad aliquote diverse.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA emesso nei confronti del titolare di una ditta individuale esercente attività di sale giochi e biliardi. L’atto impositivo, fondato sulle risultanze delle verifiche della Guardia di Finanza e su indagini condotte sui conti correnti bancari intestati al contribuente, ai suoi stretti congiunti e a società terze su cui lo stesso aveva delega ad operare, accertava un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, aveva confermato in gran parte le riprese a tassazione, annullando tuttavia la ripresa relativa ad alcuni conti correnti di una società e il recupero dell’IVA. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale in quanto volto, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione e di omessa pronuncia, ad una rivalutazione del merito, e infondato il profilo di motivazione apparente. Ha poi accolto il secondo motivo, ravvisando la violazione dei principi in materia di accertamenti bancari. La sentenza impugnata aveva fatto mero rinvio alle risultanze di una consulenza contabile di parte, ritenuta erroneamente non contestata dall’Ufficio. La Corte ha ribadito che il giudice di merito ha l’obbligo di una verifica rigorosa e specifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione, con obbligo di darne espresso conto in motivazione. Una generica adesione alla perizia stragiudiziale, che non assurge a prova ma costituisce mero elemento indiziario, non è sufficiente.
Con riferimento alla questione IVA, la Corte ha cassato la statuizione che aveva escluso l’applicazione dell’imposta sul presupposto che l’attività del contribuente fosse esente. Ha chiarito che il criterio della prevalenza dell’aliquota di cui all’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 opera solo per operazioni imponibili soggette ad aliquote diverse, non per quelle esenti. L’esenzione per le operazioni di gioco e scommesse di cui all’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, interpretata restrittivamente, non esenta l’insieme delle prestazioni effettuate nell’ambito di tali attività. Pertanto, il contribuente che svolge attività esente, a fronte di maggiori ricavi da indagine bancaria, ha comunque l’onere di provare che detti ricavi siano riferibili ad operazioni esenti, come quelle di raccolta delle giocate, mentre l’esercente che si limiti a mettere a disposizione i locali svolge una mera attività ausiliaria non esente.
In accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale, la Corte ha infine censurato la sentenza per omesso esame di fatti decisivi, avendo i giudici di appello ignorato le specifiche deduzioni del contribuente circa la riferibilità di alcuni movimenti bancari ad un diverso anno d’imposta. Gli altri motivi del ricorso principale e incidentale sono stati rigettati in quanto inammissibili o infondati.
Nota della Redazione
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