Giudicato esterno, riesame diretto degli atti e onere di autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 11032 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato esterno, il giudice di legittimità può accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato, con cognizione piena estesa al riesame degli atti del processo e alla loro interpretazione, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data dal giudice di merito, poiché il giudicato va assimilato agli elementi normativi. Il principio di autosufficienza del ricorso, coordinato con il giudicato esterno, non impone la riproduzione integrale della decisione invocata: è sufficiente la sintesi dei suoi passaggi essenziali, idonea ad assicurare l’intelligibilità del motivo. È invece inammissibile il motivo che, per insufficienza della sintesi e dei richiami, non consenta l’univoco inquadramento della censura senza l’esame diretto degli atti. Il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto non oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, come quelli decisi con domanda su cui sia stata omessa la pronuncia.
Il Fatto
Il controricorrente aveva agito davanti al Tribunale di Siena chiedendo la condanna della banca alla restituzione del controvalore di titoli obbligazionari, al rimborso delle rate di un mutuo dichiarato nullo e al risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione presso il registro CRIF. La pretesa si fondava su una precedente decisione del Tribunale di Montepulciano, che aveva dichiarato la nullità dell’operazione di vendita del prodotto finanziario, costituito da un mutuo finalizzato all’acquisto di titoli e quote di fondi.
Il Tribunale di Siena aveva respinto integralmente le domande, ravvisando la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla decisione non impugnata. La Corte d’appello di Firenze ha invece accolto il primo motivo di appello, escludendo che la decisione del Tribunale di Montepulciano si fosse pronunciata sulla domanda di ripetizione e negando quindi ogni preclusione. Ha poi rigettato il secondo motivo, per cessazione della materia del contendere e difetto di prova dei danni. La banca propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che, in tema di giudicato esterno, esiste un orientamento che coordina la rilevabilità del giudicato con l’onere di autosufficienza, richiedendo alla parte che lo deduce la riproduzione integrale della sentenza a pena di inammissibilità. Richiamate le indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 e la nuova formulazione dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ., che valorizza l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti, il Collegio ritiene che tale rigore non sia più compatibile con i criteri di sinteticità e chiarezza.
Ne deriva che il ricorrente il quale invoca il giudicato non è tenuto alla riproduzione integrale della decisione, essendo sufficiente che la stessa sia sintetizzata e riprodotta nei suoi passaggi essenziali, così da assicurare l’intelligibilità del motivo e consentire alla Corte di vagliare la censura senza l’esame diretto dell’atto. Resta inammissibile il motivo che, per insufficienza della sintesi, non consenta un univoco inquadramento e obblighi la Corte a un compito riservato al giudice del merito. Nel caso concreto, la sintesi e la parziale riproduzione della decisione invocata presentano adeguata specificità.
Superato il profilo dell’autosufficienza, la Corte affronta l’ammissibilità del motivo sotto altro profilo. Preso atto di un orientamento che esclude indagini sul contenuto sostanziale della pronuncia, demandate in via esclusiva al giudice di merito, il Collegio dà continuità all’orientamento opposto: poiché il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la sua interpretazione segue l’esegesi delle norme e non quella degli atti negoziali, con la conseguenza che il giudice di legittimità può accertarne direttamente esistenza e portata, mediante indagini anche di fatto.
Nel merito, il motivo è infondato. L’esame della decisione del Tribunale di Montepulciano conferma la correttezza della pronuncia d’appello: quella decisione non contiene alcuna menzione né statuizione sulla domanda di ripetizione, né è corretto ravvisarla nel riferimento ai “costi complessivi”. Linguisticamente e giuridicamente netta è la differenza tra costi valutati come danni e domanda di ripetizione di indebito, che concerne obblighi restitutori e non risarcitori. L’assenza radicale di statuizione preclude il vincolo da giudicato, poiché il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto non oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto.
Il secondo motivo è inammissibile: non configura un vizio di omessa pronuncia la mancata disamina analitica delle singole argomentazioni delle parti, dovendosi intendere implicitamente disattese le tesi incompatibili con l’iter seguito. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito e non per eccezioni pregiudiziali di rito. La valutazione sulla non contestazione dei fatti rilevanti è apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparente di motivazione o manifesta illogicità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, per la natura processuale dell’eccezione e perché non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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