Divieto di doppia valutazione contributiva e accredito parziale dei periodi utili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 261 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale vige il generale divieto di doppia valutazione del medesimo periodo di attività lavorativa: un periodo già riconosciuto utile a pensione non può essere accreditato una seconda volta per un diverso titolo. Il dispositivo di una sentenza che condanna l’amministrazione al risarcimento del danno da ritardata assunzione non impone all’ente previdenziale di valorizzare la contribuzione versata, ove essa incida su periodi già computati ai fini di altro trattamento. L’accredito contributivo è quindi ammesso solo per i periodi non ancora utilizzati, con conseguente accoglimento parziale della domanda e restituzione, in altra sede, delle somme versate in eccedenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato a una procedura di assunzione per chiamata diretta presso il Ministero dell’Interno, quale appartenente alla categoria degli invalidi civili. Dopo il diniego dell’amministrazione, impugnato con successo davanti al giudice amministrativo, era stato assunto a tempo indeterminato solo a decorrere dal 28.04.2005, con collocamento nel profilo professionale B1.

Secondo la prospettazione di parte, il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto l’integrazione giuridica, economica e previdenziale con decorrenza dall’1.11.1991. Il Ministero dell’Interno aveva versato le ritenute previdenziali relative al periodo di denegata assunzione, ma queste non erano state accreditate dall’INPDAP e poi dall’INPS. Il giudizio, intrapreso davanti al giudice ordinario e riassunto davanti alla Corte dei conti per difetto di giurisdizione, è poi proseguito dagli eredi dopo il decesso del ricorrente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice contabile ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Interno, ritualmente intimato e non costituito, e ha ritenuto tempestiva la riassunzione del giudizio da parte degli eredi. Quanto alla loro qualità, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha valorizzato la produzione del certificato di stato di famiglia e l’allegazione della qualità di erede, quale presunzione iuris tantum dell’accettazione tacita dell’eredità.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito le note con cui l’amministrazione aveva comunicato all’INPDAP e all’INPS di aver provveduto al versamento delle ritenute previdenziali per il periodo compreso tra il 20.05.1992 e il 27.04.2005. Il Ministero aveva interpretato la decisione del Consiglio di Stato come comprensiva, a titolo di risarcimento del danno per la mancata e tardiva assunzione, anche della contribuzione previdenziale.

Il giudice contabile ha però ritenuto che il dispositivo di quella decisione non possa determinare l’obbligo di corrispondere contributi non utili secondo la normativa di settore. I periodi richiesti risultavano già utilizzati ai fini della liquidazione della pensione INPS-IO n. 18827505, riferita a contributi versati in epoca antecedente all’assunzione nei ruoli civili, come emergeva dall’estratto conto previdenziale.

Opera, quindi, il divieto di doppia valutazione, espressione di un principio pacifico nell’ordinamento previdenziale. La Corte ha ricordato che l’art. 6 e l’art. 39 del d.P.R. n. 1092/1973 vietano di valorizzare due volte non lo stesso servizio, ma il medesimo periodo di attività; pertanto è corretto l’operato dell’INPDAP, poi INPS, che non ha tenuto conto della contribuzione incidente su periodi già conteggiati.

Il ricorso è stato pertanto accolto solo per il periodo dall’1.08.2004 al 27.04.2005, pari a 8 mesi e 27 giorni, come attestato dalla nota della Prefettura, che lo indica quale periodo con integrazione contributi e quindi utilizzabile anche ai fini pensionistici. Quanto ai contributi versati in eccedenza, la loro restituzione è stata rimessa alla sede giurisdizionale competente. L’INPS è stato condannato al ricalcolo del trattamento dall’1.08.2015 al 16.05.2021, con interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento; le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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