Reversibilità ai nipoti minori e vivenza a carico dell’ascendente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 36 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957, come letto dalla Corte costituzionale n. 180 del 1999, il diritto alla pensione di reversibilità spetta ai nipoti minori viventi a carico dell’ascendente assicurato anche in assenza di affidamento formale, poiché lo status di nipote è equiparato a quello di figlio in virtù del principio di ultrattività della solidarietà familiare. La vivenza a carico si considera dimostrata quando l’ascendente provvede al mantenimento abituale del minore al posto dei genitori privi di mezzi sufficienti. L’eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non opera nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, restando confinata alle controversie davanti al giudice ordinario. Il ricorso proposto oltre tre mesi dalla pronuncia declinatoria della giurisdizione non produce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, ma conserva efficacia di atto di messa in mora.

Il Fatto

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su tre figli minori agiscono in riassunzione davanti alla Corte dei conti per ottenere la pensione di reversibilità già goduta dal nonno paterno, deceduto nel 2017, unica fonte di reddito dell’intero nucleo familiare. La domanda amministrativa era stata rigettata dall’INPS sulla base della circolare n. 185 del 2015, che subordina il diritto all’assenza di qualunque reddito in capo ai genitori.

Il giudizio approda alla Corte contabile dopo che il Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione. L’Istituto si costituisce eccependo l’inammissibilità per decadenza triennale e, nel merito, la totale insussistenza del requisito della vivenza a carico, oltre alla prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice esclude l’operatività dell’art. 309 cod. proc. civ. nel rito pensionistico contabile, non trattandosi di principio generale e non sussistendo il rinvio dell’art. 7, comma 2, c.g.c.: l’assenza delle parti all’udienza non comporta estinzione del processo.

Quanto alla decadenza, il giudice richiama la prevalente giurisprudenza contabile, secondo cui l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 riguarda la sola Assicurazione Generale Obbligatoria e opera davanti al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti.

Sulla prescrizione, il giudice ricostruisce le vicende processuali: il ricorso introduttivo, originariamente proposto davanti al Giudice del lavoro, era stato depositato nel luglio 2020; la sentenza declinatoria di giurisdizione è stata pubblicata nel maggio 2021; il ricorso in riassunzione è stato depositato solo nel febbraio 2023, oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 59 legge n. 69/2009 e dall’art. 17, comma 2, c.g.c.. Non essendo stata correttamente riassunta, la prima domanda non produce l’effetto interruttivo permanente, ma conserva valenza di atto di messa in mora ai sensi dell’art. 2945 cod. civ.: nessuna prescrizione quinquennale è dunque maturata.

Nel merito, il giudice applica l’art. 13 R.D. n. 636 del 1939, come modificato, e l’art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957, nella lettura offerta dalla Corte costituzionale n. 180 del 1999, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il diritto alla reversibilità per i nipoti non formalmente affidati. Il fondamento è il principio di ultrattività della solidarietà familiare, che equipara lo status di nipote a quello di figlio.

Il giudice ritiene non probanti le contestazioni dell’Istituto: la mancata richiesta delle detrazioni fiscali è una facoltà e non un obbligo, sicché non dimostra che i nipoti non fossero a carico; l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è giustificata dal decesso sopravvenuto prima della scadenza; la percezione degli assegni familiari non costituisce provento di attività lavorativa e si attesta ben al di sotto della soglia rilevante, pari al trattamento minimo INPS incrementato del 30%. Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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