Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa previdenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 257 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di natura previdenziale, la cessazione della materia del contendere consegue all’integrale soddisfacimento della pretesa azionata, realizzato dall’ente previdenziale prima della decisione. Il riconoscimento del diritto, con il ripristino della prestazione, la corresponsione degli arretrati e degli interessi legali, esaurisce l’interesse del ricorrente e determina l’estinzione del giudizio. La declaratoria di illegittimità dell’indebito previdenziale non è più necessaria quando l’ente abbia spontaneamente ripristinato la prestazione dovuta. In tale ipotesi le spese di lite possono essere compensate, in ragione della condotta collaborativa dell’ente e della non irragionevolezza dei tempi di adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere la condanna dell’INPS al pagamento della tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità erogata dalla gestione pubblica, in costanza di rapporto di pubblico impiego con una università degli studi. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria di illegittimità dell’indebito comunicato dall’ente con nota del 17.12.2019 e delle trattenute mensili di euro 390,57 operate nel periodo dicembre 2015 – novembre 2019.
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo riconosciuto la pretesa e corrisposto i ratei arretrati con il cedolino di pensione del mese di aprile 2024. All’udienza pubblica il ricorrente ha riconosciuto l’avvenuto adempimento, insistendo per l’accertamento dell’illegittimità dell’indebito e per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha verificato, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni d’udienza, che l’INPS ha ripristinato la tredicesima dovuta sulla pensione di reversibilità e ha corrisposto gli arretrati, incrementati degli interessi legali, con il cedolino di pensione del mese di aprile 2024.
Tali circostanze risultano comprovate dalla relazione amministrativa del funzionario dell’ente, dal prospetto di riliquidazione della pensione e dal prospetto contabile di calcolo degli interessi. Il quadro probatorio documentale conferma dunque l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata in via stragiudiziale.
Su questa base il Giudice ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, assorbita ogni altra questione e valutazione. La decisione non affronta nel merito la questione dell’illegittimità dell’indebito previdenziale, poiché l’interesse del ricorrente è venuto meno per effetto dell’adempimento.
Quanto alle spese di lite, il Giudice le ha compensate, valorizzando la condotta collaborativa dell’INPS, che ha integralmente soddisfatto la pretesa in tempi non irragionevoli. Il regolamento delle spese segue dunque il criterio della compensazione, in coerenza con l’esito del giudizio e con il comportamento processuale dell’ente.
Nota della Redazione
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