Controlli interni degli enti locali: sistema parzialmente adeguato e obbligo di correttivi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 196 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti redigono ai sensi dell’art. 148 TUEL è strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sui bilanci di cui ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Il sistema integrato dei controlli interni costituisce il contrappeso dell’autonomia territoriale e presidio della sana gestione finanziaria; il suo mancato esercizio riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e altera i processi decisionali. La Sezione regionale accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente ai correttivi, con riserva di analisi dei successivi referti.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito la decisione all’esame collegiale.
La questione riguarda la verifica della legittimità e regolarità della gestione e l’efficacia del sistema dei controlli interni, ai sensi dell’art. 148 TUEL, con riferimento alle singole tipologie di controllo attivate dall’Ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione del referto: esso non è adempimento meramente formale, ma strumento di conoscenza delle irregolarità emerse dagli organi di controllo interno, in coerenza con le finalità indicate dalla Sezione delle autonomie. I controlli interni sono presidio di sana gestione e il loro mancato esercizio rischia di indebolire le scelte gestionali, con pericolo di cattiva amministrazione delle risorse.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione valuta complessivamente adeguato il funzionamento, nonostante l’Ente non abbia effettuato le verifiche sulle attestazioni dei pagamenti oltre i termini e abbia adottato un campionamento casuale semplice: invita a controlli più stringenti nei settori già critici.
Il controllo di gestione è giudicato parzialmente adeguato: nel 2021 non è stato trasmesso il referto ex art. 198-bis TUEL e l’Ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica per centri di costo. Da qui l’invito a dotarsi di tale sistema, centrale per valutare efficienza ed economicità.
Il controllo strategico, pur in miglioramento strutturale, resta connotato dall’adozione tardiva dei documenti contabili e dalla mancata verifica dello stato di attuazione dei programmi. Sul controllo sugli organismi partecipati non sono stati approvati i budget delle società in house; sul controllo sulla qualità dei servizi le rilevazioni non si estendono agli organismi partecipati e mancano confronti sistematici. Le appendici su emergenza sanitaria e lavoro agile non evidenziano particolari criticità; il controllo sul PNRR presenta profili di miglioramento, segnatamente per il sistema informativo e le verifiche periodiche degli organi interni.
La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente, richiamando il Segretario generale, ad adottare i correttivi per ciascuna tipologia, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’Ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.