Divieto di espulsione e legami familiari: onere di allegazione specifica (Cass. civ. Sez. I n. 9257 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale e va applicato anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, del medesimo d.lgs., non solo nel caso di cui all’art. 13, comma 2 bis. Il giudice di pace deve pertanto esaminare il rischio che l’allontanamento comporti violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, valutando natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno e legami culturali e sociali con il paese d’origine. Tuttavia, la doglianza che prospetti tale rischio in modo astratto, senza allegazione di legami radicati nel territorio italiano né riferimenti concreti alla situazione del paese di provenienza, è inammissibile per difetto di specificità. È inoltre legittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, trovando applicazione il comma 13 dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 e non l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, propone ricorso in cassazione avverso il decreto con cui il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione prefettizio. Il decreto era stato emesso per l’impossibilità di eseguire nell’immediatezza il rimpatrio, con applicazione della misura alternativa del trattenimento, poi convalidata.
Il giudice di pace aveva rilevato che lo straniero era entrato in Italia attraverso un aeroporto, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana, era stato deferito all’autorità giudiziaria per la distruzione del passaporto, aveva visto rigettare la domanda di protezione internazionale e l’istanza di emersione da lavoro irregolare. Il ricorrente deduce tre motivi: omessa pronuncia sui presupposti umanitari ostativi all’espulsione, nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi e sono dichiarati inammissibili. La doglianza sulla mancata motivazione relativa all’inespellibilità e al diritto di permanenza per il rischio di gravi lesioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio è genericamente formulata.
La Corte richiama un proprio precedente — Cass. n. 22508/23 — per affermare che il divieto di espulsione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 opera come norma protettiva di carattere generale. Il giudice di pace deve quindi tener conto del rischio di violazione della vita privata e familiare anche nel giudizio di opposizione ex art. 14, comma 5 ter, esaminando natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno e legami con il paese d’origine.
Richiamando Cass. n. 35684/23, la Corte ricorda che integra causa ostativa all’espulsione la sussistenza di legami familiari nel territorio dello Stato, quali espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, da bilanciare con altri valori e da declinare secondo i principi della Corte di Strasburgo, attribuendo la nozione di famiglia anche ai legami di fatto.
Nel caso concreto, però, la critica resta priva di specificità: il ricorrente si limita a una doglianza astratta sul rischio di rimpatrio, senza allegare legami familiari e sociali radicati in Italia né riferimenti concreti alla situazione socio-politica della zona di provenienza.
Il terzo motivo è infondato. È legittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale, dovendo applicarsi il comma 13 dell’art. 35 bis, che fa venir meno la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego quando l’impugnazione sia rigettata dal Tribunale con decreto anche non definitivo, salvo diversa disposizione del giudice (Cass. n. 20213/21; Cass. n. 12206/20). Nel caso di specie non emerge alcuna sospensione dell’efficacia del decreto impugnato, né tale statuizione è stata censurata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.