Divieto di espulsione durante il termine per impugnare il rigetto della protezione (Cass. civ. Sez. I n. 6609 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È vietata l’espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale. La situazione è identica a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto l’istanza: il richiedente non ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, neppure in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia del rigetto, che resta suscettibile di impugnazione. Il principio opera anche quando la domanda di protezione è pendente in attesa di decisione. Il giudice dell’opposizione a decreto espulsivo che non applichi tale regola incorre in violazione di legge, con conseguente cassazione del provvedimento e rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero proveniente dal Gambia, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Cosenza avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto, rilevando che la Commissione territoriale aveva respinto la domanda reiterata di protezione internazionale.
Il cittadino straniero ricorreva per cassazione con tre motivi. Il Prefetto e il Ministero dell’Interno restavano intimati. La questione centrale riguarda la possibilità di espellere lo straniero mentre pende il termine per impugnare il rigetto della domanda di protezione.
La Motivazione della Corte
La Corte decide applicando il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.: la causa può essere definita sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre. Il riferimento è a Cass. Sez. U. n. 9936/2014 e Cass. n. 363/2019.
Il secondo motivo è accolto. La Corte richiama il principio già affermato in tema di opposizione a decreto espulsivo: è vietata l’espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione nazionale. La situazione è identica a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda, ipotesi in cui il richiedente non ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia del rigetto, suscettibile di essere impugnato (Cass. n. 33039/2021).
Tale principio è applicabile anche al caso della pendenza della domanda in attesa di decisione, come nella fattispecie (Cass. n. 24604/2024 in motivazione). Il Giudice di pace ha errato perché non ha applicato detta regola.
L’ordinanza impugnata è dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, in persona di diverso magistrato, per il riesame e la statuizione sulle spese, anche del grado di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi.
Nota della Redazione
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