Divieto comunale di installazione 5G: illegittima l’ordinanza contingibile e urgente (TAR Puglia n. 316 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco vieta, in via generalizzata e senza limiti temporali, la sperimentazione e l’installazione di impianti per reti di comunicazione elettronica di quinta generazione (5G) sull’intero territorio comunale. Tale provvedimento invade le competenze statali esclusive in materia di fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e si sostituisce alle valutazioni tecniche riservate all’ARPA, risultando altresì privo dei presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000: manca l’accertamento di un pericolo concreto, grave, attuale e imprevedibile e difetta il carattere della temporaneità. La competenza del Comune nei procedimenti autorizzatori è limitata alla verifica di conformità urbanistico-edilizia; ogni valutazione sui profili sanitari è riservata alla normativa statale e all’istruttoria tecnica dell’Agenzia regionale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale n. 36 dell’8 aprile 2020, con cui il Sindaco del Comune di Noicattaro, richiamando il principio di precauzione, aveva vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione di sistemi di comunicazione elettronica di quinta generazione sull’intero territorio comunale, in attesa di una nuova classificazione sulla cancerogenesi delle radiofrequenze da parte dell’International Agency for Research on Cancer. Il provvedimento si fondava su un generico richiamo a dati scientifici ritenuti preoccupanti per la salute umana, senza delimitazione temporale di efficacia. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 191 TFUE, degli artt. 50 e 54 del TUEL, la carenza di istruttoria e motivazione e l’incompetenza dell’Amministrazione comunale a emanare un simile divieto, in contrasto con il riparto di competenze delineato dal d.lgs. n. 259/2003.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato sotto molteplici profili concorrenti, accogliendolo integralmente. Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di settore, imperniato sul d.lgs. n. 259/2003 e sulla legge quadro n. 36/2001, che riserva allo Stato la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Il DPCM 8 luglio 2003 stabilisce soglie particolarmente cautelative, tra le più rigorose in Europa. La verifica del rispetto di tali parametri è demandata in via esclusiva alle Agenzie regionali per la protezione ambientale, mentre al Comune compete unicamente la verifica di conformità urbanistico-edilizia dei progetti. L’ordinanza impugnata si pone in radicale contrasto con tale sistema di competenze, introducendo un divieto generalizzato che si sostituisce di fatto allo Stato nella determinazione delle misure di tutela sanitaria e all’ARPA nelle valutazioni tecniche.
La Corte ha richiamato la modifica dell’art. 8 della legge n. 36/2001, operata dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, che ha espressamente vietato agli enti locali di incidere, anche indirettamente o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione, confermando in via legislativa l’indirizzo interpretativo già consolidatosi in giurisprudenza. Quanto ai presupposti degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, il provvedimento risulta viziato da carenza assoluta dei requisiti di legge: manca un accertamento istruttorio circa la sussistenza di un pericolo effettivo, grave, attuale, eccezionale e imprevedibile per l’igiene o la sanità pubblica, non fronteggiabile con i mezzi ordinari. Il richiamo a studi scientifici generici, non pertinenti o ancora in corso, non integra la situazione di pericolo richiesta. Difetta inoltre il carattere della temporaneità, essendo il divieto previsto sine die, con vocazione permanente e sostanzialmente regolamentare, estranea alla natura provvisoria delle ordinanze extra ordinem.
Il Tribunale ha infine rilevato la violazione del principio di proporzionalità e il contrasto con i principi dell’ordinamento europeo. La Commissione Europea, con la comunicazione 2016/588, ha individuato nel 5G un fattore abilitante per il mercato unico digitale, e il Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto agli operatori obblighi di copertura del territorio nazionale che possono essere frustrati da provvedimenti locali di divieto. Il divieto generalizzato si traduce in una inammissibile restrizione all’uso efficiente delle radiofrequenze e in una violazione del principio di neutralità tecnologica. L’ordinanza è stata pertanto annullata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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