Cessazione della materia del contendere per il pay-back sanitario versato nella misura del 25% (TAR Lazio n. 10677 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, introduce una disciplina di favore per le aziende fornitrici di dispositivi medici, stabilendo che gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni predetti, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento, effettuato dalle regioni con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava gli atti ministeriali e regionali concernenti il c.d. pay-back sanitario per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il conseguente provvedimento regionale di ripiano a suo carico. Con motivi aggiunti, la società gravava altresì la determinazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024, che aggiornava l’entità delle quote dovute.
Nelle more del giudizio, il legislatore interveniva con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, prevedendo un meccanismo di definizione agevolata: il versamento del 25% degli importi avrebbe estinto integralmente l’obbligazione, con conseguente definizione dei giudizi pendenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamata la norma sopravvenuta, ne ha verificato l’applicabilità al caso concreto. La Regione Emilia-Romagna aveva depositato, in data 20 aprile 2026, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento, da parte della società ricorrente, delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico, effettuato in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Successivamente, anche la società aveva depositato memoria instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Sezione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, in applicazione del dettato normativo, secondo cui l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione, con provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano.
La pronuncia si caratterizza per l’applicazione automatica del meccanismo estintivo previsto dal legislatore, senza alcuna valutazione circa la fondatezza originaria delle pretese azionate. Il Collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, come espressamente previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, quale conseguenza della definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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