Responsabilità erariale docente universitario e prova del danno da incompatibilità assoluta (Corte dei Conti Sez. I App. n. 72 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di riversare all’amministrazione di appartenenza il compenso percepito per prestazioni extraistituzionali, previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, opera esclusivamente nelle situazioni di incompatibilità relativa, cioè per gli incarichi in astratto autorizzabili ma svolti in assenza di autorizzazione. Resta ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva realizzata con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili. In tale ultima ipotesi, tuttavia, il danno erariale non è in re ipsa e deve essere provato dalla Procura contabile secondo le ordinarie regole sui mezzi e sulle fonti di prova, eventualmente mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti. La mera condotta vietata non determina in automatico la lesione del sinallagma contrattuale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria ha evocato in giudizio un docente universitario a tempo definito, in quiescenza, contestandogli di avere svolto attività extraistituzionali in violazione degli obblighi connessi al proprio status. In particolare, gli è stato addebitato di avere partecipato a una società con scopo di lucro, percependo dividendi in qualità di socio e ricoprendo cariche gestionali, e di avere prestato attività di consulenza in favore della stessa società per un arco pluriennale.

Il danno erariale contestato corrisponde alla somma dei dividendi e dei compensi lordi che il docente avrebbe dovuto riversare all’Ateneo ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. La Sezione ligure ha respinto la domanda per carenza di prova del danno, escludendo l’applicabilità ai docenti a tempo definito dell’obbligo di riversamento e richiedendo la dimostrazione di una minore resa del servizio. La Procura territoriale ha proposto appello, sostenendo l’applicabilità del regime del riversamento anche alle attività assolutamente vietate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello affronta la questione dell’ambito di applicazione dell’obbligo di riversamento, muovendo dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2025. Secondo l’Organo di nomofilachia, occorre distinguere tra attività non autorizzate ma autorizzabili, che integrano la violazione di specifici obblighi informativi e di riversamento, e attività assolutamente incompatibili, che violano il dovere di esclusività, il cui disvalore l’ordinamento valuta a monte.

L’appellante sosteneva che, per le condotte più gravi, il regime del riversamento dovesse a maggior ragione operare. La Corte respinge questa lettura: le Sezioni Riunite hanno risolto il quesito nel senso che l’obbligo di riversamento riguarda le sole situazioni di incompatibilità relativa. Le fattispecie di incompatibilità assoluta restano assoggettate a un regime diverso e più grave, ma non a quello del riversamento.

Il Collegio sottolinea come, in ogni caso, il danno debba essere provato e non possa considerarsi in re ipsa. La violazione del dovere di esclusiva può essere dimostrata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ma la percezione del compenso, da sola, non basta a fondare la responsabilità. Il danno può coincidere con l’intero compenso solo in caso di mancato assolvimento dei basilari compiti di istituto, oppure essere parametrato all’inutile esborso o al differenziale retributivo.

Nel caso concreto il giudice di primo grado aveva già accertato che il docente aveva prodotto un congruo numero di pubblicazioni e partecipato attivamente alla vita dell’Ateneo, senza che la Procura avesse contestato specifiche mancanze. Gli indici sintomatici invocati in udienza dalla Procura generale non raggiungono la soglia presuntiva richiesta dalla legge.

Pertanto l’appello è rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese sono compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nella materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *