Divieto di noleggio veicoli senza conducente per difetto di buona condotta (TAR Puglia n. 962 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il requisito della buona condotta può ritenersi escluso anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva, poiché l’attività di polizia preventiva non è vincolata alla prova della commissione di reati, ma può fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente su un quadro indiziario concreto basato su fatti certi. La valutazione circa la sussistenza del requisito è connotata da ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. L’Amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente le osservazioni presentate dal destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, purché la motivazione del provvedimento finale indichi in modo puntuale le ragioni del diniego e l’irrilevanza delle deduzioni difensive.

Il Fatto

Una imprenditrice, titolare di un’attività di noleggio di veicoli senza conducente in provincia di Brindisi, impugnava il decreto con cui il Prefetto ne aveva disposto il divieto di esercizio per carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 T.U.L.P.S., in particolare del requisito della buona condotta. Il provvedimento si fondava su una sentenza di condanna non definitiva emessa dal Tribunale di Brindisi nel 2023 per reati in materia di stupefacenti, nonché sui precedenti penali del compagno convivente dell’interessata.

La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 480/2001, lamentando il difetto di motivazione in ordine alle osservazioni presentate e l’erronea valutazione dei presupposti, contestando in particolare la rilevanza di una condanna non definitiva e la mancata prova anagrafica della convivenza con il compagno.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto escluso il dedotto difetto di motivazione, rilevando che il decreto prefettizio indicava in maniera precisa e puntuale sia le ragioni del divieto, sia le ragioni per cui le osservazioni difensive non erano accoglibili, essendo riferite a circostanze irrilevanti rispetto alle finalità del potere attribuito al Prefetto dall’art. 3 del D.P.R. n. 480/2001.

La sentenza ha quindi affermato che, in materia di autorizzazioni di polizia, la sussistenza del requisito di affidabilità del privato può essere esclusa indipendentemente dalla definitività delle sentenze di condanna, posto che l’attività di prevenzione non richiede la prova della commissione di reati e il giudizio negativo può fondarsi su un quadro indiziario concreto. Nel caso di specie, accanto alla sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, rilevava anche la posizione del compagno, gravato da reati ostativi.

Quanto alla contestata convivenza, il Collegio ha precisato che la verifica del requisito non richiede che essa risulti da accertamenti anagrafici, essendo emersa dagli accertamenti dei Carabinieri una convivenza di fatto con il compagno, padre del figlio minore della ricorrente. Il divieto, ha osservato il Tribunale, non costituisce un addebito di responsabilità ma una misura precauzionale fondata su un giudizio prognostico negativo sulla capacità del soggetto di assicurare la buona condotta nell’esercizio dell’attività.

Elemento decisivo è risultato infine la sopravvenuta irrevocabilità, dal 6 settembre 2025, della sentenza di condanna confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, circostanza che ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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