Il silenzio della Commissione PNRR-PNIEC nella VIA è illegittimo (TAR Sicilia n. 1948 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di VIA di competenza statale relativo a progetti strategici rientranti nel PNRR, i termini stabiliti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno carattere perentorio. L’inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nella predisposizione dello schema di provvedimento di VIA e del Ministero dell’Ambiente nell’adozione del provvedimento finale integra silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e va dichiarata illegittima, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta. Sul concerto dell’Amministrazione regionale preposta alla tutela paesaggistica, ormai di competenza esclusiva dell’Assessorato regionale in Sicilia, opera il silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 17 ottobre 2024 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto di impianto eolico di potenza superiore a 70 MW da realizzare in provincia di Enna. Il progetto è qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, e come prioritario ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis del TUA.
Dopo la pubblicazione degli avvisi al pubblico e delle integrazioni documentali, il procedimento si è arrestato in una perdurante fase di istruttoria tecnica. La società ha quindi agito per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero e dalla Commissione, lamentando la violazione dei termini perentori e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui il silenzio-inadempimento presuppone un obbligo giuridico di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di pubblici poteri. Tale obbligo non sorge solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, impongano l’adozione di un provvedimento. L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Nel caso concreto vengono in rilievo i termini espressamente stabiliti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7 ne sancisce il carattere perentorio, ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Tale perentorietà è coerente con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione temporale della ricorrente: i termini sono ampiamente spirati sia con riferimento alla prima pubblicazione che alle successive integrazioni.
Quanto al concerto necessario per la conclusione del procedimento, il Collegio richiama la giurisprudenza del C.G.A.R.S. (sentenza n. 678/2024, che richiama la n. 648/2022): in Sicilia la competenza sulla tutela del paesaggio e dei beni archeologici è esclusiva dell’Amministrazione regionale. Ne consegue che le funzioni del Ministero della Cultura vanno riferite all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che le esercita per mezzo delle Soprintendenze. Sul concerto può operare l’art. 17-bis della legge n. 241/1990: la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata oltre il termine vale quale silenzio-assenso.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara illegittimo il silenzio e ordina alla Commissione di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni, e al Direttore generale del Ministero di adottare il provvedimento, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale. In caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero. Resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare, data la natura discrezionale del potere.
Nota della Redazione
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