Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 324 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non ottemperato dalla pubblica amministrazione è fondato quando risultino la rituale notificazione del titolo esecutivo, la sua definitiva esecutorietà e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. La domanda di rivalutazione del credito va disattesa quando la pretesa non trovi riscontro nel titolo esecutivo, costituendo le somme liquidate in via giudiziale un debito di valuta. Accertata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, il giudice amministrativo fissa il termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta; non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto a un consorzio di bonifica il pagamento di una somma in suo favore. Il titolo era stato notificato all’ente e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo.
Poiché l’amministrazione intimata non aveva provveduto al pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., domandando anche la rivalutazione del credito e, in caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della procedura. La notificazione del titolo esecutivo, la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, integrano i presupposti dell’ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha disatteso la richiesta di rivalutazione del credito. La pretesa non trova riscontro nel titolo esecutivo e le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, con la conseguenza che non può essere riconosciuto alcun ulteriore incremento.
È stata invece accolta la domanda di esecuzione del dictum giurisdizionale. Il decreto ingiuntivo risultava tuttora non ottemperato e l’ente intimato non aveva dedotto alcuna circostanza ostativa all’esazione del credito. Non emergendo motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, con detrazione delle somme eventualmente versate dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso.
L’ente è stato pertanto condannato a corrispondere il credito entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Collegio ha escluso la rifusione delle spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per il caso di inadempienza ulteriore, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ragusa, o altro funzionario delegato, perché provveda in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, su istanza di parte, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di giudizio sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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