Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 958 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando non residui alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. La mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di declaratoria di improcedibilità e di compensazione delle spese costituisce presupposto per la compensazione integrale delle spese di lite, sussistendo giusti motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.

Il Fatto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede coordinata di Bari, prot. n. 3995 del 21 maggio 2021, nella parte in cui disponeva l’avvio della conferenza di servizi semplificata ex art. 14 della l. n. 241/1990 per i lavori di ampliamento della strada SISRI, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Con motivi aggiunti notificati il 28 settembre 2021, la ricorrente aveva esteso l’impugnazione anche alla successiva nota prot. n. 6230 del 2 settembre 2021 e agli altri atti del procedimento. Si erano costituite in giudizio le amministrazioni intimate, mentre le altre parti intimate non si erano costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 15 maggio 2026, con la quale la stessa ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.

Il TAR ha rilevato che l’amministrazione resistente non si è opposta alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso, né alla richiesta di compensazione delle spese. Sulla base di tale dichiarazione e della mancata opposizione, il Collegio ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione del ricorso, dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando i giusti motivi nella mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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