Divieto di rilettura nel giudizio di legittimità e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 11093 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito, si risolva nella rivisitazione del potere discrezionale di valutazione della prova.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27 giugno 2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi del 20 febbraio 2019, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 624, 625 nn. 2, 7 e 7-bis cod. pen..

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo l’erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che esula dai propri poteri la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il Collegio ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

È stato inoltre osservato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione. Rimane preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato da Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006.

In sede di legittimità non sono dunque consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, secondo l’orientamento richiamato ex multis da Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009.

Su queste basi, il ricorrente ha in realtà invocato un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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