Giudizio di colpevolezza e divieto di rilettura probatoria in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 26427 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorso superi i limiti di autosufficienza, allegando e riportando il contenuto degli elementi di prova richiamati. In assenza di travisamento adeguatamente specificato, il giudizio di colpevolezza non presenta vizi di legittimità rilevabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Con sentenza del 18 febbraio 2025 il Tribunale di Noia condannava l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di 900 euro di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui all’art. 279 del d. Igs. n. 152 del 2006. La contestazione riguardava l’esercizio, quale gestore di attività di fabbro, di operazioni di lavorazione, assemblaggio e saldatura di metalli in mancanza della prescritta autorizzazione regionale.

Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: il vizio di motivazione e l’inosservanza dell’art. 279, comma 3, del d. Igs. n. 152 del 2006. La difesa lamentava che il giudice monocratico avesse attribuito erroneamente credibilità alla testimonianza del teste di polizia giudiziaria, senza considerarne le incongruenze, e avesse immotivatamente ritenuto non credibili i testi della difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio osserva che il giudizio di colpevolezza appare immune da censure, avendo il Tribunale compiuto un’adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite e richiamato gli accertamenti degli operanti della Polizia Municipale, sintetizzati in dibattimento dal teste di P.G.

Da tali accertamenti è emerso che l’imputato esercitava le attività di lavorazione, assemblaggio e saldatura dei metalli in assenza di autorizzazione. Egli non aveva fornito alcuna documentazione attestante la comunicazione di messa in esercizio di impianti con emissioni in atmosfera, né la certificazione degli adempimenti richiesti dagli art. 273-279 del d. Igs. n. 152 del 2006, né l’iscrizione quale fabbro nel registro delle imprese.

Nel valorizzare gli esiti dell’attività investigativa, il giudice monocratico ha ragionevolmente ritenuto non credibili le dichiarazioni dei figli dell’imputato, secondo cui il padre esercitava presso terzi la sua attività. Il Tribunale ha osservato che i macchinari e le attrezzature rinvenuti all’interno del locale erano ancora in funzione al momento del controllo. Stante l’assenza dei titoli abilitativi, è stato dunque ritenuto legittimamente configurabile il reato.

La Corte rileva che il giudizio di colpevolezza è sorretto da argomentazioni non illogiche e coerenti con le acquisizioni probatorie, correttamente intese nel loro significato e non oggetto di travisamento, peraltro dedotto in termini non adeguatamente specifici. Le censure difensive, al di là dei palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a elementi di prova non allegati né riportati, sollecitano una differente e frammentaria lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

Sul punto la Corte richiama la consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Da qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *