Pena pecuniaria sostitutiva: irrilevante la prognosi sulla capacità di pagamento (Cass. pen. Sez. VI n. 31576/2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva non può essere rigettata in base a una prognosi negativa sulla capacità del condannato di provvedere al pagamento. L’eventuale indisponibilità economica non integra, da sola, una ragione ostativa alla sostituzione della pena detentiva breve. Il giudice deve quindi valutare nuovamente la richiesta senza identificare l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria con l’osservanza delle prescrizioni richiamate dalla disciplina delle pene sostitutive. Il principio non comporta l’automatica applicazione della pena pecuniaria, ma esclude che il diniego possa fondarsi sul solo rischio di mancato pagamento.
Il Fatto
Il condannato ricorreva contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La condanna riguardava il reato previsto dall’art. 385 cod. pen. ed era stata determinata in sei mesi di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva contestata.
Con un unico motivo, la difesa denunciava la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 20-bis cod. pen. La Corte territoriale aveva negato la sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria. Il diniego si fondava sui precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, dai quali era stata desunta la presumibile indisponibilità delle risorse necessarie al pagamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso, individuando come decisiva la questione relativa ai limiti della valutazione giudiziale sulla capacità di pagamento. Il problema consiste nello stabilire se il giudice possa respingere la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva formulando, sulla base di elementi fattuali, una prognosi negativa circa il futuro adempimento.
Il Collegio richiama la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, intervenute sul contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità. In base all’informazione provvisoria n. 9 del 25 giugno 2026, resa in attesa del deposito delle motivazioni, la richiesta non può essere rigettata per la ritenuta incapacità dell’imputato di adempiere.
Ne deriva l’erroneità del criterio seguito dalla Corte d’appello. I precedenti penali non potevano essere utilizzati per desumere una situazione economica incompatibile con il pagamento e trasformare tale previsione in una ragione ostativa alla sostituzione. La valutazione negativa è stata infatti costruita proprio sulla presunta mancanza della disponibilità economica necessaria.
Il ricorso contestava anche il richiamo all’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la sostituzione è esclusa quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La difesa distingueva l’osservanza delle prescrizioni dall’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, rilevando che la pena pecuniaria non implica prescrizioni aggiuntive.
La pronuncia non sviluppa autonomamente quest’ultimo profilo, poiché ritiene risolutivo il principio enunciato dalle Sezioni Unite. La capacità di pagamento non può costituire il parametro decisivo per respingere l’istanza, mentre resta affidata al giudice di merito la nuova valutazione sull’applicabilità della pena sostitutiva.
La sentenza impugnata viene pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la richiesta in diversa composizione, rispettando il principio che impedisce di fondare il diniego sulla prognosi di futuro inadempimento dell’obbligo pecuniario.
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