Trattamento sanzionatorio e disparità di trattamento tra sodali nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. III n. 26426 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche a un imputato che riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio, al pari di altri coimputati ai quali le stesse sono state riconosciute con conseguente mitigazione delle pene, integra una disparità di trattamento non giustificata in assenza di adeguata motivazione. La motivazione che si limiti a valorizzare la gravità dei fatti, l’elevato numero di condotte illecite in un breve arco temporale e i precedenti penali, senza spiegare il diverso esito riservato a posizioni analoghe, non è del tutto esauriente. Ne consegue l’annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, restando ferma, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di colpevolezza. La fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 richiede un’organizzazione, anche rudimentale, che costituisca supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose.
Il Fatto
Il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 26 giugno 2024, nell’ambito di un articolato procedimento in materia di stupefacenti, armi, estorsione, danneggiamento e associazione mafiosa, affermava la colpevolezza di quattro imputati. Uno di essi era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e di una pluralità di reati-fine; gli altri tre rispondevano del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di numerosissime cessioni e detenzioni illecite.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 30 giugno 2025, rideterminava le pene di tre imputati concedendo le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, e confermava integralmente la decisione di primo grado rispetto al quarto imputato. Tutti proponevano ricorso per cassazione. La questione centrale, per la parte accolta, riguarda il trattamento sanzionatorio riservato a quest’ultimo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i ricorsi dei tre imputati le cui censure vengono rigettate. Quanto alla posizione di uno di essi, la conferma della colpevolezza per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 è immune da vizi: le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi in un corpus motivazionale unitario, hanno valorizzato una conversazione intercettata nella quale si faceva cenno a un debito per una fornitura di droga. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità (Sezioni Unite n. 22471 del 2015).
Rispetto a un secondo imputato, la Corte conferma la sussistenza del vincolo associativo: la prova del vincolo permanente può essere data mediante facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche, la divisione dei compiti e la commissione dei reati rientranti nel programma criminoso. Non è dirimente la dimensione locale dell’attività, poiché per la configurabilità del sodalizio è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, che costituiscano supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose.
Quanto al diniego della fattispecie di lieve entità, la Corte richiama il principio secondo cui la valutazione degli indici di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve essere complessiva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 51063 del 2018. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato l’inserimento dei fatti in una compagine associativa strutturata, contraddistinta dalla sistematicità degli episodi di spaccio, a nulla rilevando che singole cessioni abbiano avuto ad oggetto quantitativi modesti.
La Corte accoglie invece il motivo sul trattamento sanzionatorio dell’ultimo imputato. In primo grado era stata irrogata la pena di anni 20 di reclusione, partendo da una pena base di anni 24 per il reato associativo, con aumento per la recidiva e riduzione per la scelta del rito. La Corte territoriale aveva confermato il trattamento, valorizzando la gravità dei fatti, il numero elevato di condotte illecite in un breve arco temporale e i precedenti penali. Tale motivazione, osserva la Corte, non può ritenersi del tutto esauriente, soprattutto perché agli altri due appartenenti al sodalizio, aventi entrambi il ruolo di organizzatori al pari del ricorrente, sono state concesse le attenuanti generiche. La disparità di trattamento, in assenza di adeguata motivazione, appare non giustificata.
Conseguentemente la Corte dispone l’annullamento della decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Resta ferma, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di colpevolezza.
Nota: la parola “CON’ENUTO” nella mia prima risposta era un errore di battitura; l’etichetta corretta è `CONTENUTO:` come nel blocco qui sopra.
Nota della Redazione
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