Inammissibili i ricorsi che reiterano pedissequamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 6480 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Siffatti motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. Il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale riservata al giudice di merito in ordine all’adeguatezza della pena inflitta in concreto.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, in data 20/05/2024, aveva confermato il giudizio di responsabilità. Il primo ricorrente articola tre motivi: i primi due contestano la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, la mancata assoluzione per i reati di cui al capo 2 e l’omessa riqualificazione della fattispecie nelle forme della truffa di cui all’art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen.; il terzo denuncia difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza della Sezione IV della Corte d’Appello di Roma.
Il secondo ricorrente deduce, a sua volta, la scorrettezza della motivazione sul giudizio di responsabilità e l’omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa, nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina congiuntamente i motivi dei due ricorrenti e ne rileva l’inammissibilità. Quanto ai primi due motivi del primo ricorrente, la Corte osserva che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Mancano, dunque, del carattere della specificità: sono motivi solo apparenti, che non assolvono la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il Collegio rileva che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, facendo corretta applicazione degli argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il terzo motivo del primo ricorrente, relativo al mancato riconoscimento della continuazione, è dichiarato manifestamente infondato: l’onere argomentativo del giudice di merito risulta assolto anche su questo punto.
Analogamente, il primo motivo del secondo ricorrente — che contesta la motivazione sul giudizio di responsabilità e l’omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. per il reato di truffa — è inammissibile, perché anch’esso si risolve nella reiterazione di motivi già dedotti in appello e disattesi.
Il secondo motivo del secondo ricorrente, sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. Tale è quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta in concreto, richiamando Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931.
La Corte rileva inoltre che il motivo sul trattamento sanzionatorio risulta generico e riconducibile a petitum tipico del giudizio di merito. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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