Notaio, errata identificazione non contestata e onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 2471 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto costitutivo dedotto dall’attore e non specificamente contestato dal convenuto è dal giudice acquisito come pacifico, senza necessità di prova, a norma dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la Corte di merito, escludendo la responsabilità del professionista per la mancata dimostrazione dell’errata identificazione del contraente, viola il principio di non contestazione quando quella circostanza risulti ammessa dalla stessa parte convenuta. La domanda di restituzione del compenso professionale, invece, presuppone la previa pronuncia di risoluzione del contratto d’opera, non essendo l’onorario conseguenza risarcibile dell’inadempimento, ma controprestazione del sinallagma, e non potendosi ritenere la domanda di risoluzione implicitamente contenuta in quella di risarcimento o di restituzione.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il notaio che aveva autenticato le firme di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, chiedendone la condanna al risarcimento del danno e alla restituzione del compenso versato. Aveva appreso che la persona presentatasi a sottoscrivere e a incassare gli assegni circolari non era il vero proprietario dell’immobile, ma un truffatore sostituitosi a questi con documenti contraffatti. Addebitava al professionista di non aver prestato la diligenza richiesta nell’accertamento dell’identità del venditore.

Esteso il contraddittorio alla compagnia assicuratrice chiamata in manleva e riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione con diversa motivazione, ritenendo la violazione delle prescrizioni della legge notarile, ma non provata l’errata identificazione del promittente venditore e non documentato il pagamento degli onorari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte rileva che il fatto storico posto a fondamento della domanda, ossia che l’intervenuto alla stipula non fosse il reale titolare del diritto di proprietà, non è stato contestato dal convenuto, ma anzi espressamente ammesso. Il notaio aveva riferito di aver appreso dal vero proprietario che il soggetto comparso al preliminare non era il titolare dell’immobile e di aver provveduto alle denunce di rito e alla segnalazione alla propria assicurazione. Una tale difesa non può essere intesa diversamente dall’ammissione del fatto.

Erroneamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto che la circostanza dovesse essere provata dall’attore, violando il disposto dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. Il fatto non contestato è acquisito al processo e non necessita di dimostrazione, con la conseguenza che la decisione sul punto è cassata.

Il secondo motivo è infondato. La Corte osserva che l’esborso dei compensi in favore del professionista non costituisce conseguenza pregiudizievole dell’inadempimento, ma la controprestazione gravante sul cliente secondo il sinallagma del contratto d’opera professionale. Esso trova titolo nel contratto, che non viene meno automaticamente per l’inadempimento dell’altra parte, richiedendosi la risoluzione, pronuncia costitutiva e non dichiarativa, subordinata alla domanda di parte e alla valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., salvo il rimedio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.

La restituzione delle somme è dunque subordinata alla proposizione della domanda di risoluzione, che non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di risarcimento, secondo il principio già affermato da Cass. n. 23820 del 24/11/2010, richiamato da Cass. n. 11348 del 12/06/2020 e confermato da Cass. n. 31026 del 07/11/2023. Non risultando proposta alcuna domanda di risoluzione, la decisione sul punto è corretta, con sola correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il terzo motivo è fondato. Anche su questo punto la Corte d’appello ha violato l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., pretendendo la prova della riconducibilità al ricorrente della provvista degli assegni, circostanza non contestata e per di più nella diretta percepibilità del convenuto al momento del pagamento. La stessa sentenza dà atto che il versamento è stato effettuato a mezzo di assegni circolari, dei quali il ricorrente risultava mero richiedente.

In accoglimento del primo e del terzo motivo, rigettato il secondo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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