Rito sommario e appellabilità: prevale la forma consapevolmente adottata (Cass. civ. Sez. II n. 17177 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento sommario speciale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 va individuato applicando il principio di apparenza. Assume rilievo la forma concretamente adottata dal giudice, quando essa sia frutto di una scelta consapevole, anche implicita e desumibile dalle modalità di svolgimento del procedimento. Ne deriva che l’inappellabilità dell’ordinanza conclusiva non può fondarsi sulla mera astratta applicabilità del rito speciale, se il giudice ha invece motivato nel senso dell’inapplicabilità di quel rito. Una scelta processuale consapevolmente enunciata resta tale anche quando sia incoerentemente attuata sotto un profilo non dirimente.

Il Fatto

Un difensore otteneva, davanti al Giudice di Pace, un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati in un giudizio civile. La società debitrice proponeva opposizione con ricorso, richiamando il rito speciale previsto in materia di liquidazione degli onorari.

Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile e tardiva l’opposizione, affermando che essa andava proposta con citazione nel termine di quaranta giorni e che il rito speciale non era applicabile davanti a quell’ufficio. La società impugnava il provvedimento con appello; il Tribunale lo dichiarava inammissibile, ritenendo che l’opposizione fosse stata ritualmente trattata con il rito speciale e che il provvedimento conclusivo fosse perciò inappellabile. La società ricorreva allora in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione, di rilievo nomofilattico, dell’applicabilità del rito sommario di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 ai procedimenti davanti al Giudice di Pace. Il problema era già stato risolto in senso positivo: il rito speciale si applica anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi del difensore trattati dall’ufficio del giudice di pace, non ostando la mancanza di collegialità.

Chiarito questo punto, la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del controricorrente: l’errata indicazione numerica del motivo — formulato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. anziché n. 4 — non è requisito di ammissibilità, quando il vizio e le sue conseguenze siano espliciti e univoci, secondo un orientamento consolidato.

Nel merito il ricorso è fondato, ma per una ragione diversa da quella prospettata dalla ricorrente. La circostanza che il rito sommario fosse astrattamente applicabile non basta a qualificare come emessa in quel rito l’ordinanza impugnata davanti al Tribunale. Occorre applicare il principio di apparenza: rileva la forma adottata dal giudice, ove frutto di scelta consapevole, anche implicita e desumibile dalle modalità di svolgimento del procedimento.

La sentenza impugnata ha valorizzato l’uso del ricorso e l’adozione della forma dell’ordinanza, ma ha trascurato che l’intero contenuto del provvedimento del Giudice di Pace muoveva dall’affermazione dell’inapplicabilità del rito speciale. Tale motivazione non era ad abundantiam, perché sosteneva la dichiarazione di tardività dell’opposizione. L’aver deciso con ordinanza, invece che con sentenza, non esclude di per sé il principio di apparenza: una scelta processuale consapevolmente espressa può essere attuata in modo incoerente sotto un profilo non decisivo.

La Corte richiama la soluzione già raggiunta in un’ipotesi analoga, nella quale la definizione della lite con ordinanza non appariva volta a ottemperare al rito speciale, essendone stata espressa l’esclusione. Il provvedimento era così appellabile e non ricorribile per cassazione.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per l’esame nel merito dei motivi di appello e di opposizione, restando escluse sia la tardività dell’opposizione sia le condizioni per ritenerla inammissibile. Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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