Divisione di masse plurime e agevolazione per successione mortis causa (Cass. civ. Sez. V n. 25551 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per valore eccedente quello spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente, ai sensi dell’art. 34, primo comma, d.P.R. n. 131/1986. La regola dell’art. 34, quarto comma, d.P.R. n. 131/1986, che consente di considerare come unica la comunione tra i medesimi soggetti derivante da più titoli, opera solo se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte: la disposizione ha carattere eccezionale ed è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. In assenza di tale presupposto, la sussistenza di più masse derivanti da plurimi titoli di acquisto comporta la tassazione della divisione come atto non meramente dichiarativo, ma traslativo. Non integra il presupposto agevolativo la comunione legale tra coniugi.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla sentenza con cui il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione e posto a carico di una curatela fallimentare un conguaglio. L’Amministrazione, qualificato l’atto come permuta, aveva preteso la maggiore imposta ai sensi dell’art. 34, quarto comma, d.P.R. n. 131/1986.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% sulla parte eccedente il valore spettante ai condividenti, in applicazione dell’art. 34, primo comma, d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, primo comma, lett. A) della tariffa parte prima allegata al medesimo decreto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo; la società contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo investe la qualificazione fiscale della divisione. L’Agenzia deduce che lo scioglimento riguardava una comunione basata su una pluralità di titoli di acquisto, con la conseguenza che ciascun compartecipe vanta tanti diritti quanti sono i titoli e i beni con essi acquisiti. La Corte ritiene il motivo fondato e ricostruisce la disciplina dell’art. 34 d.P.R. n. 131/1986.

Il primo comma considera vendita la divisione limitatamente alla parte eccedente il valore spettante al condividente sulla massa comune. Il quarto comma disciplina il fenomeno delle c.d. masse plurime, che ricorre quando gli stessi soggetti sono comproprietari di più beni derivanti da titoli diversi. In tal caso ogni titolo di acquisto genera una comunione in rapporto al bene che ne costituisce oggetto, sicché ogni bene è oggetto di un’autonoma comunione e, alla divisione, non si ha fiscalmente un unico negozio ma tanti quanti sono i titoli.

La regola del quarto comma pone un’eccezione agevolativa: le comunioni derivanti da titoli diversi sono considerate come una sola se l’ultimo acquisto di quote, in ordine di tempo, deriva da successione mortis causa. La norma presuppone il rapporto tra il titolo e i beni della massa e, proprio perché sottrae la divisione alla regola generale della tassazione degli atti traslativi, è eccezionale e non ammette interpretazione estensiva o analogica. Il collegio richiama sul punto Cass. n. 13009/2007, Cass. n. 7243/2016 e Cass. n. 27075/2014. In assenza del presupposto successorio, la pluralità di masse determina la tassazione della divisione come atto traslativo del diritto sui beni assegnati.

Nel caso esaminato, la divisione aveva ad oggetto immobili trasferiti mediante plurimi titoli di acquisto, specificamente menzionati. La Corte regionale ha invece trattato il caso come un’unica massa, applicando il primo comma nonostante la pluralità degli atti. L’unificazione sarebbe stata possibile solo in presenza di acquisto successorio finale, nella fattispecie non riscontrabile. È infondata la tesi della unificazione per effetto della comunione legale dei coniugi, ipotesi non contemplata dall’art. 34, quarto comma, come confermato da Cass. n. 7243/2016 e Cass. n. 6157/2025.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza, con la riduzione del 20% prevista dall’art. 15, comma 2 sexies, d. lgs. n. 546/1992.

Nota della Redazione

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