Contraddittorio endoprocedimentale e IVA: onere di allegazione del contribuente e natura delle crociere (Cass. civ. Sez. 5 n. 13205 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento “a tavolino” relativo a tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina la nullità dell’avviso di accertamento qualora il contribuente non abbia assolto all’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, purché tali ragioni non siano meramente pretestuose o fittizie. Le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente che si realizzi in modo effettivo, anche mediante l’inoltro di questionari. Le prestazioni di crociera, ai fini IVA, conservano natura di trasporto solo se hanno ad oggetto esclusivamente il trasferimento di persone; la presenza di servizi aggiuntivi configura una prestazione complessa soggetta ad aliquota ordinaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2013 nei confronti di una società operante nel settore delle crociere fluviali, contestando l’indebita applicazione del regime di esenzione IVA e dell’aliquota ridotta al 10% su prestazioni qualificate come trasporto urbano ed extraurbano. L’Ufficio riteneva che le attività integrassero invece prestazioni complesse a finalità turistico-ricreativa, soggette ad aliquota ordinaria. Il procedimento traeva origine dall’invio di un questionario alla contribuente, che non partecipava al successivo incontro con l’Amministrazione. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’atto; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, ravvisando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la natura di trasporto delle prestazioni. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, la S.C. ha ripercorso il consolidato principio nomofilattico, evidenziando come, per i tributi armonizzati, la nullità dell’avviso di accertamento consegua solo se il contribuente dimostri che l’instaurazione del contraddittorio non si sarebbe risolta in un “puro simulacro”, avendo egli l’onere di allegare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa. Nel caso di specie, la società non aveva dedotto tali ragioni nemmeno in sede di legittimità, limitandosi a una formalistica eccezione. La Corte ha inoltre precisato che le modalità del contraddittorio non sono soggette a forme vincolate e che l’invio di un questionario costituisce già uno strumento idoneo a garantire l’effettività dell’interlocuzione preventiva.

Quanto al secondo motivo, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata per aver qualificato le prestazioni come trasporto sulla base della definizione contenuta nel regolamento UE n. 1177/2010, norma di natura civilistica relativa ai diritti dei passeggeri, estranea alla disciplina IVA. La Corte ha richiamato l’orientamento espresso da Cass. n. 35054/2023, secondo cui la finalità soggettiva dell’utente è irrilevante, rilevando esclusivamente la natura oggettiva della prestazione: la qualificazione come trasporto agevolato presuppone che il servizio consista nel mero trasferimento di persone, senza prestazioni ulteriori quali intrattenimento, pasti o visite guidate, che configurerebbero una prestazione complessa. Il giudice d’appello non aveva invece verificato la presenza di tali servizi aggiuntivi nell’economia dell’attività resa.

La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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